La successione di una persona fisica si apre nel giorno della morte e nel luogo del suo ultimo domicilio (art. 456 c.c.).
La successione è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte.
La morte corrisponde con il concetto di fine vita, che legalmente viene identificata con il concetto di “morte clinica” ovvero con la cessazione irreversibile delle funzioni del sistema nervoso centrale (la c.d. morte cerebrale) come regolato dall’art.1 legge 29.12.1993 n. 578 secondo il quale “La morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo”.
Pertanto, la successione ereditaria si apre automaticamente senza che sia necessaria alcuna azione da parte dei chiamati all’eredità o legatari.
È dunque evidente che l’apertura della successione altro non è che la prima fase della successione ereditaria che si verifica in modo automatico ed immediato alla morte del de cuius nel luogo dell’ultimo domicilio.
Perché è importante conoscere il momento della morte?
Per una serie di importanti motivi:
- individuare il momento di apertura della successione;
- individuare i beni e i diritti che fanno parte dell’eredità;
- individuare gli eredi e la loro capacità a succedere;
- individuare il termine per l’accettazione dell’eredità e per la redazione dell’inventario;
- individuare il termine annuale per la presentazione della dichiarazione di successione.
L’apertura della successione è quindi un concetto che serve a determinare due aspetti rilevanti della successione ereditaria: il momento (del decesso) ed il luogo (ultimo domicilio ovvero il luogo in cui il defunto aveva stabilito il centro principale dei propri affari e interessi).
Perché è importante conoscere il luogo del decesso?
Per una serie di importanti motivi:
- individuare il Tribunale competente per ricevere la dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario;
- individuare il Tribunale competente per rinunciare all’eredità;
- individuare il Tribunale competente per nominare il curatore dell’eredità giacente;
- individuare il Tribunale competente per autorizzare alla vendita di beni ereditari devoluti ad incapaci;
- individuare il Tribunale competente per ordinare la pubblicazione di un testamento olografo;
- individuare il Tribunale competente a dirimere eventuali contenziosi tra eredi;
- individuare l’agenzia delle entrate competente presso cui presentare la dichiarazione di successione.
Quando si apre la successione, a chi mi rivolgo per la dichiarazione?
La dichiarazione di successione si presenta all’Agenzia delle Entrate.
Può presentarla direttamente un chiamato all’eredità entro 12 mesi dalla data del decesso del de cuius.
Se si è capaci si può svolgere la pratica in autonomia scaricando dal sito della Agenzia delle Entrate il software gratuito che consente di compilare la dichiarazione di successione e di inviarla telematicamente.
Oppure ci si può rivolgere ad un notaio o ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF), dietro pagamento che varia al variare della complessità della pratica.
Cosa si trasmette agli eredi
I diritti trasmissibili sono generalmente:
- i diritti patrimoniali cioè di situazioni suscettibili di una valutazione economica, come la proprietà di un immobile o i crediti non ancora riscossi;
- diritti potestativi come il diritto di riscatto nella vendita; il diritto di far annullare, rescindere o risolvere un contratto; il diritto di recesso; il diritto di acquisto in base ad un contratto preliminare;
- la legittimazione attiva e passiva ad intervenire in giudizio;
- per quanto riguarda i rapporti con il fisco, si trasmettono agli eredi i debiti di imposta, e si verifica una successione del rapporto tributario nel suo complesso (quindi, ad esempio gli eredi hanno diritto ad eventuali rimborsi IVA).
Cosa NON si trasmette agli eredi
Non si trasmettono e, quindi, non fanno parte dell’eredità:
- i diritti reali collegati alla vita del defunto, quali il diritto di uso, abitazione ed usufrutto;
- i contratti basati sulle qualità personali del defunto (es. qualità di socio di società semplice, società in nome collettivo, accomandatario, il contratto di lavoro, il mandato);
- i diritti della personalità, come il diritto al nome, alla libertà, all’integrità personale, all’onore;
- gli stati familiari (coniuge, padre, figlio);
- i diritti e gli obblighi derivanti da rapporti di diritto pubblico (obbligo del pagamento della multa dell’ammenda, licenze di commercio);
- tutti quei rapporti strettamente legati alla persona del defunto, quali, ad esempio, il diritto agli alimenti.
Cosa succede se il defunto lascia debiti
I debiti non muoiono con il titolare, ma si trasmettono agli eredi.
Nello specifico, per debito ereditario si deve intendere quello esistente in capo al defunto al momento della sua morte, e comprende sia la somma capitale, che gli eventuali interessi, che continuano a maturare dopo la morte del debitore.
Rientrano nella categoria dei debiti ereditari, ad esempio, le spese condominiali maturate, i finanziamenti ed i mutui stipulati in vita dal defunto.
Anche la fideiussione si trasmette agli eredi, i quali subentrano nel rapporto con gli stessi poteri che spettavano al defunto.
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