La tutela del minore 

Se entrambi i genitori del minore sono morti o sono stati dichiarati sospesi o decaduti dalla responsabilità genitoriale con provvedimento dell’autorità giudiziaria o nei casi di dichiarazione di assenza, morte presunta, incapacità oppure di residenza all’estero dei genitori, il Giudice tutelare nomina un tutore.

Il tutore è a tutti gli effetti un rappresentante legale preposto alla cura e alla gestione degli interessi, del minore ed ha gli stessi poteri ed esercita funzioni analoghe a quelle dei genitori, pur essendo soggetto al controllo da parte del Giudice tutelare.

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Come viene scelto il tutore

Il genitore può nominare per testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata un tutore per il figlio minorenne.

In mancanza di nomina da parte del genitore, è il Giudice a scegliere tra gli ascendenti o tra gli altri prossimi parenti o affini del minore.

Se il Giudice tutelare non riesce ad individuare alcuna persona idonea a ricoprire l’ufficio di tutore, può essere investita della tutela l’amministrazione locale o un ente di assistenza che poi operano attraverso un incaricato, provvedendo a svolgere direttamente l’attività di rappresentanza o assistenza.

In ogni caso la scelta deve cadere su persona idonea al compito di tutore, di ineccepibile condotta, che sia in grado di occuparsi del minore.

Se il minore ha compiuto 12 anni il giudice, prima di nominare il tutore, deve sempre sentirlo.

Colui che viene nominato non può sottrarsi alla nomina, a meno che abbia più di 65 anni, tre figli minori, sia gravemente ammalato, eserciti già altra tutela.

Il Giudice può nominare, oltre al tutore, un protutore con funzione di rappresentare il minore in caso di conflitto di interessi tra quest’ultimo ed il tutore.

Il protutore può inoltre sostituire il tutore per gli atti urgenti qualora questi venga a mancare o abbia abbandonato la funzione; in questo caso spetterà al protutore promuovere la nomina del tutore.

I compiti del tutore

Il tutore potrà compiere tutti gli atti, di ordinaria e straordinaria amministrazione, che reputa necessari per la conservazione del patrimonio o al fine di garantire la produttività dello stesso, nell’interesse esclusivo del rappresentato.

Il tutore compie gli atti di ordinaria amministrazione del patrimonio senza bisogno di autorizzazione.

Per il compimento di una serie di atti, che vengono definiti di straordinaria amministrazione, è richiesta l’autorizzazione del Giudice tutelare (ad esempio, per investire capitali o contrarre obbligazioni, accettare o rinunciare ad eredità e donazioni); per altri, invece, occorre l’autorizzazione del Tribunale, su parere del Giudice tutelare (ad esempio, per costituire pegni o ipoteche, per alienare beni).

Gli atti compiuti senza autorizzazione possono essere annullati su istanza del tutore o del minore oppure dei suoi eredi o aventi causa.

Ogni anno il tutore deve presentare al Giudice tutelare il rendiconto relativo all’amministrazione del patrimonio del tutelato.

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La cessazione dall’incarico

Il tutore cessa l’incarico quando il minore compie 18 anni.

Il tutore legale può essere revocato in ogni momento in caso di grave negligenza, abuso dei poteri, immeritevolezza dell’ufficio, anche a causa di atti estranei alla tutela, o insolvenza.

Cessato l’incarico il tutore deve consegnare i beni e presentare entro due mesi, salvo proroga, il conto dell’amministrazione al giudice tutelare.

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Francesca Forani

Francesca Forani

Avvocato dal 1994

Si occupa prevalentemente di diritto di famiglia, gestione patrimoniale della famiglia e diritto successorio.

E’ socia ONDIF – Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia e dell’Associazione Il Trust in Italia.

Elisabetta De Santis

Elisabetta De Santis

Avvocato dal 2011

Si occupa prevalentemente di diritto civile e diritto di famiglia.

È socia AIAF – Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori.