IL DIVORZIO CONSENSUALE

Il divorzio consensuale o congiunto è la procedura giudiziaria successiva alla separazione dei coniugi con la quale si procede al definitivo scioglimento del matrimonio.

COSA SI INTENDE PER DIVORZIO CONSENSUALE O CONGIUNTO

La procedura di divorzio congiunto viene avviata consensualmente da entrambi i coniugi, che stabiliscono di comune accordo tutte le condizioni che regolano la fine del vincolo coniugale ovvero il mantenimento dei figli, l’assegnazione della casa coniugale, l’eventuale assegno divorzile e la gestione dei beni comuni.

Il divorzio giudiziale è, invece, una procedura successiva alla separazione che consente ad un coniuge di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale anche contro la volontà dell’altro.

Si ricorre al divorzio giudiziale anche quando non vi è accordo tra i due coniugi su come verrà gestita la parte finale del matrimonio e su quali saranno gli effetti dello scioglimento a livello patrimoniale o relazionale.

Con la procedura giudiziale si ottiene dal tribunale una sentenza che determinerà, oltre allo scioglimento del matrimonio, anche la disciplina dei rapporti della coppia successivamente al divorzio.

Quali sono le condizioni per chiedere il divorzio consensuale

Nel sistema giuridico italiano, è solitamente necessario prima separarsi e poi richiedere il divorzio, sia esso consensuale o giudiziale.

In particolare, è previsto che tra la separazione e il divorzio debbano trascorrere almeno 6 mesi nel caso di separazione consensuale e 12 mesi se la separazione è avvenuta in via giudiziale.

È fondamentale sottolineare che il termine inizia a decorrere dalla prima udienza di comparazione dei coniugi davanti al tribunale. 

Il divorzio può essere chiesto in casi tassativi e precisamente:

  • quando vi è una separazione personale dei coniugi che si protrae da almeno sei mesi (se la separazione è consensuale) o di un anno (se la separazione è giudiziale);
  • quando il coniuge ottiene all’estero l’annullamento o lo scioglimento del proprio matrimonio o quando contrae all’estero un nuovo matrimonio;
  • quando il matrimonio non è stato consumato;
  • quando è passata in giudicato la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso;
  • quando l’altro coniuge è stato condannato per un reato per cui il nostro ordinamento prevede una pena pari all’ergastolo o superiore a 15 anni; in alternativa, per un reato – a prescindere dalla pena – individuati dall’art. 3 della legge sul divorzio (ad esempio, tentato omicidio ai danni del coniuge).
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Come si presenta la domanda congiunta di divorzio

La domanda congiunta di divorzio (o divorzio consensuale) si presenta con ricorso, indirizzato al tribunale competente (quello nel luogo di residenza o di domicilio di uno dei due coniugi) e dovrà contenere:

  • i fatti e gli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili (in caso di matrimonio concordatario);
  • l’esistenza di figli di entrambi i coniugi;
  • le condizioni relative ai figli e ai rapporti economici;
  • le ultime dichiarazioni dei redditi di ogni componente della coppia;
  • l’atto di matrimonio, lo stato di famiglia, il certificato di residenza di entrambi i coniugi, la copia autentica della sentenza di separazione consensuale o della sentenza di separazione giudiziale e la nota di iscrizione a ruolo.

La procedura di divorzio congiunto in tribunale è identica a quella della separazione consensuale.

E’ obbligatoria la presenza di almeno un avvocato per negoziare l’accordo e per la sua formalizzazione in tribunale. Talvolta ce ne sono due (ogni coniuge ha il proprio avvocato).

Una volta raggiunto l’accordo, l’avvocato presenta in tribunale il ricorso, che dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti.

Il presidente del tribunale fissa l’udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

All’udienza il giudice relatore, sentite le parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, rimette la causa in decisione.

Le parti possono anche indicare nel ricorso la propria volontà di sostituire l’udienza con il deposito di note scritte, senza quindi necessità di presentarsi in tribunale.

Il procedimento si conclude con la sentenza di divorzio, che determina lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso.

 

Il divorzio con la negoziazione assistita

Il decreto legge n. 132 del 12 settembre 2014 ha introdotto, tra le altre cose, importanti novità riguardo alla separazione e al divorzio consensuale.

I coniugi possono divorziare congiuntamente senza ricorrere al Giudice ma attivando la procedura di negoziazione assistita che si avvia dinanzi agli avvocati (uno per parte) anche in presenza di figli.

La procedura funzione in questo modo: un coniuge si rivolge al proprio avvocato di fiducia affinché quest’ultimo inviti l’altro ad aderire ad una convenzione di negoziazione assistita.

Se c’è adesione, gli avvocati concludono una convenzione e si impegnano a raggiungere un accordo entro un termine stabilito dalla legge.

La negoziazione assistita non è alto che un mezzo attraverso il quale i coniugi possono raggiungere e perfezionare un accordo su tutti gli aspetti, non solo patrimoniali, relativi al divorzio.

Tale accordo è valido anche in presenza di figli minori.

Una volta raggiunto l’accordo questo dovrà essere depositato a cura degli avvocati presso la procura della Repubblica.

Il Pubblico Ministero lo valuterà e rilascerà un nulla osta se non vi sono figli minorenni, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o non economicamente autosufficienti, o in caso contrario rilascerà una autorizzazione.

L’accordo poi, sempre a cura degli avvocati, dovrà essere trasmesso all’Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto o iscritto per le annotazioni previste dalla legge.

Questa procedura si affianca a quella tradizionale in tribunale, poiché è ancora possibile richiedere la separazione o il divorzio consensuale tramite un ricorso congiunto.

Tuttavia, la procedura tradizionale rimane utile sia per i tempi comunque relativamente brevi (alcuni mesi) sia per la possibilità di svolgere la procedura con un solo avvocato (cosa non consentita nella negoziazione assistita).

La rapidità di questa procedura alternativa (in alcuni casi si svolge in pochissimi giorni), è dovuta all’assenza di intervento del tribunale: i coniugi, invece di presentare un ricorso congiunto al tribunale per la separazione o il divorzio, possono rivolgersi direttamente agli avvocati specializzati per formalizzare un accordo di negoziazione assistita per il divorzio o la separazione consensuale.

Inoltre, la legge di conversione ha ampliato le possibilità di utilizzare questo nuovo strumento anche in situazioni in cui prima non era applicabile.

Ora, la negoziazione assistita da avvocati per il divorzio o la separazione consensuale è possibile non solo per regolare i diversi aspetti dell’accordo, ma anche in presenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci, economicamente non autosufficienti o con gravi disabilità.

In questi casi, l’accordo raggiunto dovrà essere inviato al Procuratore della Repubblica del Tribunale competente per l’autorizzazione necessaria.

Se il Procuratore non ritiene che l’accordo sia nell’interesse dei figli, lo trasmetterà al Presidente del Tribunale, che fisserà un’udienza entro trenta giorni.

Se non vi sono figli minori o maggiorenni incapaci o con gravi disabilità, l’accordo sarà comunque trasmesso al Procuratore della Repubblica, ma solo per il nullaosta.

In ogni caso, l’accordo deve indicare che gli avvocati hanno tentato la conciliazione, informato i coniugi sulla mediazione familiare e sull’importanza del tempo adeguato trascorso dai figli minori con entrambi i genitori.

Gli avvocati dovranno poi inviare una copia autenticata dell’accordo all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato registrato o trascritto.

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Il divorzio davanti al Sindaco

E’ possibile divorziare davanti al Sindaco con l’assistenza facoltativa dell’avvocato, ma solo se non ci sono figli o se i figli sono maggiorenni, capaci e senza handicap gravi e sono economicamente autosufficienti.

L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale, può prevedere l’obbligo di pagare un assegno divorzile ma non il pagamento in un’unica soluzione dell’assegno periodico di divorzio.

Il Sindaco, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire nuovamente di fronte a sé non prima di 30 giorni per la conferma dell’accordo.

La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo.

Se, invece, l’accordo viene confermato il Sindaco deve immediatamente comunicare l’avvenuta iscrizione nei registri di stato civile.

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Quali sono i documenti necessari

 

Per presentare il ricorso per il divorzio consensuale bisogna allegare la seguente documentazione:

 

  • estratto integrale dell’atto di matrimonio, da richiedersi presso l’ufficio dello stato civile del Comune di celebrazione del matrimonio;
  • stato di famiglia di ciascun coniuge, da richiedersi presso l’ufficio anagrafe del Comune di residenza di ciascun coniuge;
  • certificati di residenza di ciascun coniuge da richiedersi presso l’ufficio anagrafe del Comune di residenza;
  • copia autentica della sentenza di separazione consensuale oppure della sentenza di separazione giudiziale con la relativa attestazione che la stessa sia passata in giudicato. Tali documenti possono richiedersi presso la cancelleria del Tribunale che ha pronunciato i relativi provvedimenti;
  • dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di ciascun coniuge;
  • copia dei documenti di identità e dei codici fiscali di ciascun coniuge.
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Francesca Forani

Francesca Forani

Avvocato dal 1994

Si occupa prevalentemente di diritto di famiglia, gestione patrimoniale della famiglia e diritto successorio. E’ socia ONDIF – Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia e dell’Associazione Il Trust in Italia.

Elisabetta De Santis

Elisabetta De Santis

Avvocato dal 2011

Si occupa prevalentemente di diritto civile e diritto di famiglia. È socia AIAF – Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori.