Non sempre è conveniente accettare l’eredità, soprattutto se il patrimonio del defunto è oberato da debiti. Il chiamato all’eredità, infatti, non solo può ricevere i beni lasciati dal defunto, ma è tenuto a pagare tutti o parte dei debiti e delle posizioni passive lasciate da quest’ultimo. Quindi è bene conoscere  quali siano gli istituti giuridici che possono aiutarci ad avere una adeguata comprensione delle regole ereditarie al fine di evitare comportamenti dannosi e pregiudizievoli per il nostro patrimonio. Uno degli strumenti di tutela per il chiamato all’eredità è proprio l’istituto della rinuncia alla eredità. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Cos’è la rinuncia all’eredità

Il chiamato all’eredità può manifestare la volontà di non accettare quanto gli viene offerto per legge o per testamento. E’ un diritto che si manifesta con una dichiarazione scritta ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione e inserita nel registro delle successioni. (art.519 c.c.)

La rinuncia è un negozio unilaterale non recettizio, formale e di straordinaria amministrazione con il quale il chiamato  dismette il diritto di accettare l’eredità senza trasferirlo ad altri.

La rinuncia all’eredità è un negozio giuridico “puro” che non può essere assoggettato a termini e condizioni perchè lo renderebbero nullo.

Come si fa la rinuncia all’eredità

Il chiamato all’eredità deve recarsi da un Notaio o presso la cancelleria del tribunale in cui si trovava l’ultima residenza del defunto per fare la dichiarazione di rinuncia con i seguenti documenti:

  • la carta d’identità e il codice fiscale dei dichiaranti;
  • il codice fiscale del defunto;
  • se ci sono minori, tutelati o amministrati una copia conforme dell’autorizzazione del giudice tutelare;
  • una copia conforme del testamento se presente;
  • l’originale certificato di morte.

La dichiarazione, una volta resa, viene registrata a cura del cancelliere o del notaio presso il registro delle successioni.

Chi può rinunciare all’eredità

La rinuncia all’eredità è un atto di straordinaria amministrazione che può essere compiuto solamente da chi ha la piena capacità legale. In caso di

  • interdetti, emancipati o inabilitati, questi soggetti possono rinunciare al’eredità solamente se rappresentati dal tutore o curatore e se opportunamente autorizzati dal Giudice Tutelare;
  • minori possono rinunciare se rappresentati dai genitori e su autorizzazione del Giudice Tutelare;
  • i beneficiari dell’amministrazione di sostegno possono rinunciare all’eredità personalmente con l’assistenza dell’amministratore di sostegno previa autorizzazione del Giudice Tutelare;

Gli effetti della rinuncia

Con la rinuncia si perde la qualità di erede sin dall’inizio.

La rinuncia, infatti, opera retroattivamente e fa passare il diritto di accettare l’eredità nella sfera giuridica di altri soggetti con modalità differenti a seconda che si tratti di successione legittima o testamentaria.

Nella successione legittima, ovvero in mancanza di un testamento, la rinuncia va a beneficio degli altri soggetti chiamati per legge all’eredità che a loro volta potranno o meno accettare. Ad esempio,  se il chiamato all’eredità non concorre con altri coeredi il diritto di accettare passa ai chiamati di ordine e grado ulteriore. Se invece, il chiamato concorre con altri coeredi, la quota va devoluta mediante il meccanismo della rappresentazione o viene devoluta agli ascendenti. Quando ciò non è possibile si applica il meccanismo dell’accrescimento.

Nella successione testamentaria la rinuncia del chiamato determina la devoluzione dell’eredità in favore del sostituto previsto dal testatore. In mancanza si applica il meccanismo della rappresentazione. Se il meccanismo della rappresentazione non può operare, si applicano i criteri dell’accrescimento ovvero l’eredità si accresce a favore dei co-eredi. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per operare l’accrescimento l’eredità è devoluta agli eredi legittimi.

Si può impugnare la rinuncia all’eredità ?

La dichiarazione di rinuncia all’eredità può essere impugnata dal rinunziante stesso, dai suoi eredi o dai suoi creditori.

Il rinunziante o i suoi eredi e i suoi creditori in via surrogatoria  possono impugnare la rinuncia quando è viziata da violenza o dolo entro 5 anni da quando è cessata la violenza o si è scoperto il dolo.

A tutela dei creditori vi è l’art.524.c.c. che stabilisce: “ Se taluno rinunzia, benché senza frode, a un’eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti. […]”

Viene fornito al creditore del rinunciante uno strumento, una vera e propria azione giudiziaria per effetto della quale il creditore si può soddisfare sui beni ereditari, nei limiti dei propri crediti anche nel caso in cui tali beni siano stati acquistati dal chiamato in subordine.

La revoca della rinuncia all’eredità

Chi ha rinunciato all’eredità può ripensarci e revocare la propria dichiarazione di rinuncia all’eredità solo in presenza di due presupposti:

  • il diritto di accettare l’eredità non deve essere prescritto (non devono essere trascorsi 10 anni dall’apertura della successione);
  • l’eredità rinunciata non deve essere stata acquisita da un chiamato in subordine accettandola espressamente o tacitamente o anche in maniera automatica senza bisogno di accettazione.