le COPPIE NON SPOSATE
Quando le cose non vanno, i problemi sembrano insormontabili e se siete in un rapporto di convivenza, è fin troppo facile prendere la strada sbagliata. Per le coppie non sposate, infatti, il percorso è meno definito.
Le coppie non sposate che convivono hanno meno diritti rispetto a una coppia sposata e, se la loro relazione si interrompe, le implicazioni legali sono molto diverse.
È importante che tu sia informato sulle norme che regolano la convivenza prima di prendere accordi.
Noi dello studio legale Forani ci assicureremo che tu prenda la giusta direzione.
Che differenza c’è tra coppie di fatto e conviventi di fatto?
La legge prevede tre tipi di convivenza:
- il matrimonio (legame eterosessuale)
- l’unione civile (legame omossessuale analogo al matrimonio)
- la convivenza di fatto (legame sia eterosessuale che omosessuale)
Al di fuori di questi istituti esiste la convivenza non formalizzata (c.d. coppie di fatto), che non prevede alcun diritto e dovere tra le parti né produce effetti a livello personale e patrimoniale.
E’ importante, quindi, distinguere tra coppia di fatto e conviventi di fatto. Solo questi ultimi, infatti, sono tutelati dalla legge.
La normativa di riferimento è la medesima che disciplina le unioni civili, ovvero la Legge n.76 del 20.05.2016 (c.d. Legge Cirinnà) che ha dato ai conviventi l’opportunità di rendere giuridicamente valida la propria unione.
Quali sono i presupposti per una convivenza di fatto?
Secondo l’art. 36 della Legge n. 76/2016 “sono conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.”
Ecco quindi i requisiti:
- i conviventi devono essere maggiorenni (possono essere un uomo ed una donna, o due uomini o due donne – non è specificato altro);
- i conviventi devono avere un legame affettivo stabile;
- i conviventi devono avere uno stato libero ovvero non devono essere vincolati da pregressi rapporti di matrimonio o unione civile;
- i conviventi non devono essere vincolati da legami di parentela, adozione, o affinità;
- i conviventi devono coabitare o dimorare stabilmente presso il medesimo comune.
In presenza di questi presupposti, coloro che vogliono risultare stabilmente conviventi devono effettuare una dichiarazione all’anagrafe del comune di residenza. Più precisamente, i conviventi devono dichiarare all’ufficio anagrafe di dimorare nello stesso comune e di coabitare nella stessa casa.
Tale dichiarazione deve essere sottoscritta davanti all’ufficiale d’anagrafe, solo così si può ottenere il certificato di stato di famiglia che attesta legalmente la convivenza.
Quali sono i diritti e i doveri dei conviventi di fatto?
- Assistenza morale e materiale
- Dovere reciproco di solidarietà
- Diritto e dovere di contribuire ai bisogno della famiglia in relazione alla propria capacità lavorativa, professionale o casalinga
- Diritto reciproco di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali in caso di malattia o morte del convivente
- Diritto di abitare nella casa di comune residenza dopo la morte del convivente per un minimo di due anni o per un periodo pari alla durata della convivenza, se superiore a due anni, fino ad un massimo di cinque anni (se ci sono figli minori o disabili del convivente superstite, il diritto di abitare nella casa comune spetta per non meno di tre anni)
- Diritto al subentro nel contratto di locazione fino alla sua naturale scadenza in caso di decesso di uno dei conviventi
- Diritto di nominare il convivente di fatto tutore, curatore o amministratore di sostegno, nel caso in cui uno dei partner della coppia venga dichiarato interdetto o inabilitato oppure sottoposto ad amministrazione di sostegno
- Diritto al risarcimento del danno in caso di decesso del convivente per fatto illecito compiuto da terzi
- Diritto di chiedere gli alimenti se cessa la relazione con il partner di fatto e se l’ex convivente si trova in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento (durata ed ammontare degli alimenti sono stabiliti dal giudice)
Quali sono i diritti che i conviventi di fatto non hanno?
- I conviventi di fatto non hanno l’obbligo di reciproca fedeltà, che rimane un aspetto fondamentale solo per le coppie sposate.
- I conviventi di fatto non hanno il diritto a ricevere l’assegno di mantenimento successivo alla separazione, che viene invece garantito nel caso di matrimonio.
- I conviventi di fatto non hanno il diritto a godere dell’eredità in caso di morte del proprio partner . L’unico modo per essere erede legittimo è essere nominati nel testamento.
- I conviventi di fatto non hanno diritto alla pensione di reversibilità in caso di morte del convivente.
Cosa succede quando cessa la convivenza?
La convivenza può cessare per decisione comune dei conviventi o di uno solo di essi. Non si deve instaurare alcuna procedura giudiziale in quanto il giudice non deve accertare alcun presupposto relativo alla irreversibilità della crisi, come avviene per le coppie sposate in caso di separazione.
In caso di separazione di due conviventi di fatto ed in presenza di figli minori o maggiorenni ancora non economicamente autosufficienti oppure disabili o con handicap gravi, si applicano le regole previste in caso di separazione e di divorzio (artt. 337 sexies c.c.).
La casa familiare è assegnata al genitore collocatario dei figli.

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CONTATTI

Francesca Forani
Avvocato dal 1994
Si occupa prevalentemente di diritto di famiglia, gestione patrimoniale della famiglia e diritto successorio.
E’ socia ONDIF – Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia e dell’Associazione Il Trust in Italia.

Elisabetta De Santis
Avvocato dal 2011
Si occupa prevalentemente di diritto civile e diritto di famiglia.
È socia AIAF – Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori.