LA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA
Si ha successione testamentaria quando il patrimonio del defunto viene devoluto mediante testamento, vale a dire l’atto con cui un soggetto dispone del proprio patrimonio per il tempo successivo alla morte.
CHE COS’E’ LA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA
La successione per causa di morte indica il subentro di un soggetto (successore) ad un altro soggetto (defunto)nella medesima posizione giuridica che spettava al defunto e nei rapporti giuridici patrimoniali che non si estinguono con la morte.
In termini legali il defunto viene indicato con il termine latino de cuius, che sta ad indicare la persona della cui eredità si tratta. La legge stabilisce solamente due forme di successione: la successione ex lege o legittima e la successione testamentaria. Quindi l’eredità si devolve per legge o per testamento.
La successione può essere interamente testamentaria, se il defunto ha disposto di tutto il suo patrimonio tramite testamento, o interamente legittima, se il defunto non ha redatto alcun testamento o se quest’ultimo si è rivelato invalido. La successione può essere anche in parte testamentaria ed in parte legittima quando il defunto ha disposto tramite testamento solo parzialmente del proprio patrimonio.
E’ molto importante capire quali siano i rapporti tra successione legittima, successione testamentaria e successione necessaria ovvero la tutela che la legge riserva ai più stretti congiunti del defunto (coniuge o persona unita civilmente, figli e ascendenti).
Si ha successione testamentaria quando il patrimonio del defunto viene devoluto mediante testamento. Il testamento è un atto unilaterale con il quale il testatore esprime le proprie volontà su come distribuire il proprio patrimonio personale dopo la morte.
Il testamento è un atto formale ed un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse (art. 587, comma 1, c.c.). In quanto atto revocabile, il testamento può essere revocato fino alla morte del testatore ed in quanto atto di ultima volontà viene garantita al testatore la possibilità di mutare opinione fino al giorno della morte.
Nel caso in cui si rinvengano più testamenti, occorre prendere in considerazione solamente le disposizioni contenute nel testamento cronologicamente più recente.
Sarebbe opportuno che il testatore con l’ultimo testamento revochi espressamente tutte le disposizioni testamentarie precedenti. Ma se ciò non avviene verranno tacitamente revocate tutte le disposizioni precedenti che siano incompatibili con il testamento successivo.
I requisiti per fare testamento
La legge non ha definito la capacità di testare ma ha stabilito all’art. 591, comma 1, c.c. che “Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono stati dichiarati incapaci dalla legge”.
Quindi può disporre delle proprie sostanze per testamento ogni maggiorenne avente la capacità di agire che deve essere presente al momento della redazione del testamento.
Non possono validamente fare testamento:
- coloro che non hanno compiuto la maggiore età;
- gli interdetti per infermità di mente;
- gli incapaci naturali che sebbene non interdetti, sono incapaci di intendere e volere al momento della redazione del testamento.
Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno si ritiene capace di testare se il decreto di ammissione all’amministrazione di sostegno non prevede l’espressa esclusione della possibilità di fare testamento. Tale capacità verrà meno solo nel caso in cui il giudice riconosca l’incapacità di intendere e di volere dell’amministrato.
Le tipologie di testamento
Il nostro ordinamento prevede tre diverse tipologie di testamento ordinario:
- il testamento pubblico è redatto da un notaio secondo la volontà del testatore e in presenza di due testimoni. Il testatore dichiara la propria volontà ed il notaio la mette per iscritto, poi dà lettura del testamento in presenza dei due testimoni. Una volta sottoscritto dal testatore e dai testimoni, il testamento pubblico sarà conservato tra gli atti di ultima volontà ricevuti dal Notaio finché sarà in attività e successivamente depositato presso l’Archivio Notarile. Fare un testamento pubblico significa affidarsi alla competenza del Notaio che potrà suggerire al testatore le migliori soluzione per i suoi obiettivi evitando eventuali clausole o disposizioni nulle perché in contrasto con la normativa. Appena il Notaio viene a conoscenza della morte del testatore comunica agli eredi l’esistenza del testamento e poi procede alla pubblicazione del testamento medesimo affinché venga eseguito.
- il testamento olografo è redatto direttamente dal testatore e non richiede la presenza di un notaio e di testimoni perché, affinchè sia valido, è semplicemente necessario che sia interamente scritto a mano dal testatore, che sia datato e che sia sottoscritto. Il testamento olografo non può essere scritto ne a macchina o con il pc né può essere scritto sotto dettatura dal testatore a terzi. Non esistono modalità specifiche di conservazione del testamento olografo, che può essere anche semplicemente detenuto dal medesimo testatore.
- il testamento segreto, meno usato nella prassi, è quello di cui il notaio e i testimoni ignorano il contenuto: alla presenza di due testimoni, il notaio si limiterà infatti a riceverlo. Può essere sigillato dal testatore o dal notaio al momento del ricevimento.
La revoca del testamento
Il testamento è un atto sempre revocabile, le volontà testamentarie possono infatti sempre essere modificate e/o revocate fino al momento della morte del testatore. La revoca può avvenire con un successivo testamento.
E’ possibile revocare un testamento pubblico con un successivo testamento olografo o viceversa. Si può revocare un testamento anche con un apposito atto notarile con cui il testatore, in presenza di due testimoni, dichiara di voler revocare la disposizione precedente.
Il testamento olografo può essere revocato anche mediante la distruzione volontaria da parte del testatore, strappando o bruciando tutte le copie che sono state redatte.
I diritti dei legittimari
Il nostro ordinamento riserva ad alcuni parenti prossimi del defunto (coniuge, figli e ascendenti) una quota di eredità della quale non possono essere privati ed a prescindere dalla volontà del defunto, sia questa stata espressa tramite testamento o eseguita in vita mediante donazioni.
Questi parenti ereditano necessariamente una parte del patrimonio (c.d. successione necessaria).
Il testatore, quindi, può liberamente disporre solo di una quota che la legge non riserva a questi soggetti, che viene definita quota disponibile.
Tabella
| Eredi legittimari | Quote di riserva o legittime | Porzione disponibile |
| solo il coniuge | ½ del patrimonio | ½ del patrimonio |
| coniuge e un figlio | 1/3 al figlio e 1/3 al coniuge | 1/3 del patrimonio |
| coniuge e più figli | ¼ al coniuge e ½ ai figli da dividersi in parti uguali | ¼ del patrimonio |
| solo un figlio senza coniuge | ½ del patrimonio | ½ del patrimonio |
| due o più figli senza coniuge | 2/3 da dividersi in parti uguali | 1/3 del patrimonio |
| ascendenti senza coniuge | 1/3 da dividersi in parti uguali | 2/3 del patrimonio |
| ascendenti con coniuge | ½ al coniuge e ¼ agli ascendenti da dividersi in parti uguali | ¼ del patrimonio |

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Francesca Forani
Avvocato dal 1994
Si occupa prevalentemente di diritto di famiglia, gestione patrimoniale della famiglia e diritto successorio.
E’ socia ONDIF – Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia e dell’Associazione Il Trust in Italia.

Elisabetta De Santis
Avvocato dal 2011
Si occupa prevalentemente di diritto civile e diritto di famiglia.
È socia AIAF – Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori.