Il riconoscimento dei figli naturali

Il figlio “nato fuori dal matrimonio” (da genitori non sposati) può essere riconosciuto, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all’epoca del concepimento, sia congiuntamente che separatamente (art. 250 e ss c.c.).

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Il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio

Il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio è l’atto con il quale uno o entrambi i genitori dichiarano dichiarano di essere padre o madre di un soggetto nato fuori dal matrimonio, attribuendogli così lo status di figlio e creando un vero e proprio rapporto di filiazione.

Si tratta di un atto volontario, personale ed irrevocabile. 

Per effettuare il riconoscimento occorre aver compiuto almeno 16 anni; il minore di 16 anni, infatti, può procedere al riconoscimento di un figlio solo se autorizzato dal tribunale competente, dopo un attenta valutazione delle circostanze concrete e dell’interesse del figlio.

In seguito al riconoscimento, si costituisce il rapporto di filiazione tra figlio e genitore che lo ha riconosciuto ed entrambi assumono reciproci diritti e doveri.

Si instaura, inoltre, il rapporto di parentela tra il figlio riconosciuto ed i parenti del genitore (art. 258 c.c.).

Se il figlio viene riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori assume il cognome del padre, altrimenti del genitore che lo ha riconosciuto per primo.

Se il padre lo riconosce dopo la madre, il figlio può scegliere se assumere il cognome dello stesso aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre.

Quando può essere effettuato il riconoscimento?

 Il riconoscimento può essere effettuato: 

  • prima della nascita
  • al momento della nascita
  • dopo la nascita

Il riconoscimento prima della nascita avviene quando entrambi i genitori o la sola madre intendono tutelare il nascituro da eventuali possibili eventi sfavorevoli (malattie già note che potrebbero determinare complicazioni durante il parto).

Il riconoscimento avviene innanzi all’ufficiale di stato civile del comune di residenza dei genitori del nascituro o della madre presentando un certificato medico che attesti lo stato di gravidanza con l’indicazione del tempo di gestazione.

L’ufficiale di stato civile, appena ricevuta la suddetta dichiarazione, redige un verbale e ne rilascia copia ad entrambi i genitori o alla madre. Al momento della nascita il genitore potrà registrare la nascita munito della copia del verbale.

Il riconoscimento al momento della nascita può essere fatto da entrambi i genitori sia congiuntamente che separatamente o dal solo genitore, madre o padre, che intende riconoscerlo. I genitori dichiarano di voler riconoscere il figlio direttamente con la dichiarazione di nascita e l’ufficiale dello stato civile ne farà menzione nell’atto di nascita.

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Il riconoscimento dopo la nascita

Entrambi i genitori o anche uno solo può riconoscere il figlio dopo la nascita mediante una dichiarazione che deve tassativamente avere una delle seguenti forme:

  • davanti ad un ufficiale di stato civile;
  • in un atto pubblico;
  • in un testamento.

Il riconoscimento non è revocabile e, se contenuto in un testamento, produce effetti dal giorno della morte del testatore, anche se il testamento viene revocato.

Se il figlio ha compiuto quattordici anni al momento del riconoscimento, è necessario che questi dia il proprio consenso.

Qualora il riconoscimento avvenga separatamente, invece, è richiesto il consenso del primo genitore che ha riconosciuto il figlio, se questi non ha ancora compiuto quattordici anni.

In caso di opposizione di un genitore al riconoscimento da parte dell’altro, si può proporre ricorso al tribunale ordinario e la sentenza di accoglimento sostituirà il consenso mancante.

Cosa accade se entrambi i genitori non riconoscono il figlio?

Può accadere che i genitori non intendano riconoscere il figlio al momento della nascita.

La legge garantisce alla madre il c.d. parto in anonimato e tutela il neonato non riconosciuto, fornendogli una identità anagrafica, nome, cittadinanza e protezione.

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Il riconoscimento dei figli adulterini e incestuosi

Con la riforma del diritto di famiglia del 1975 è stato reso possibile il riconoscimento dei figli adulterini ed il riconoscimento dei figli nati fra persone legate da un vincolo di parentela.

La norma contenuta nell’art. 251 del codice civile ammette il riconoscimento del figlio incestuoso solo con l’autorizzazione del Tribunale per i Minorenni.

Il vincolo di parentela fra le due persone dev’essere in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado o un vincolo di affinità in linea retta.

Il giudice autorizza il riconoscimento avuto riguardo all’interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.

Quando il riconoscimento non corrisponde al vero

Il riconoscimento, una volta effettuato, non può essere revocato ma può essere impugnato in tre casi:

  1. difetto di veridicità
  2. violenza
  3. interdizione giudiziale

“Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall’autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse” (articolo 263, comma 1, codice civile)

Quando il fatto della procreazione non corrisponde al vero, chiunque vi abbia interesse può impugnare il riconoscimento.

Il riconoscimento può essere impugnato per violenza solo dall’autore del riconoscimento, entro il termine di 1 anno dal giorno in cui la violenza è cessata.

Se il riconoscimento è stato effettuato da una persona interdetta giudizialmente, può essere impugnato dal rappresentante dell’interdetto.

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I termini per impugnare il riconoscimento per difetto di veridicità

A seconda dei soggetti che vanno ad impugnare cambiano anche i termini:

  • se ad impugnare è il figlio maggiorenne riconosciuto l’azione è imprescrittibile;
  • se ad impugnare è l’autore del riconoscimento il termine è di 1 anno dal giorno dell’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita. La norma contempla anche il caso in cui l’autore del riconoscimento fosse inconsapevolmente impotente al tempo del concepimento. In tal caso, il termine 1 un anno decorre dal giorno in cui costui ne è venuto a conoscenza. Nello stesso termine, la madre che ha riconosciuto il figlio ignorando l’impotenza del presunto padre è ammessa a darne prova. L’azione comunque deve essere proposta entro 5 anni dall’annotazione del riconoscimento;
  • se ad impugnare è chiunque ne abbia interesse il termine è di 5 anni decorrenti dal giorno dell’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita.

Tra i legittimati all’impugnazione vi è il curatore speciale in luogo del figlio minore che abbia compiuto quattordici anni: l’articolo 264 c.c. ne disciplina le modalità.

Il curatore speciale è nominato dal giudice su istanza del figlio o del pubblico ministero o dell’altro genitore che abbia validamente riconosciuto il figlio di età inferiore ai 14 anni.

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Francesca Forani

Francesca Forani

Avvocato dal 1994

Si occupa prevalentemente di diritto di famiglia, gestione patrimoniale della famiglia e diritto successorio.

E’ socia ONDIF – Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia e dell’Associazione Il Trust in Italia.

Elisabetta De Santis

Elisabetta De Santis

Avvocato dal 2011

Si occupa prevalentemente di diritto civile e diritto di famiglia.

È socia AIAF – Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori.