Il matrimonio ha anche aspetti burocratici come la scelta del regime patrimoniale che caratterizza la modalità di amministrare i beni, le entrate e i proventi della nuova famiglia.

E’ importante conoscere quali siano e capire bene le differenze per operare la scelta adeguata al nostro family style.

I principali regimi patrimoniali sono la comunione legale e la separazione dei beni.

La comunione legale dei beni viene applicata a tutti i rapporti matrimoniali per i quali i coniugi non hanno stabilito diversamente scegliendo la separazione dei beni o altre convenzioni matrimoniali.

Quando c’è la comunione legale dei beni, tutti gli acquisti effettuati dopo la celebrazione del matrimonio entrano a far parte del patrimonio comune della coppia. I beni di cui un coniuge era proprietario prima del matrimonio non ricadono nella comunione e rimangono di proprietà esclusiva del coniuge medesimo.

Si possono così sintetizzare le categorie di beni su cui la comunione legale ha effetto: i risparmi, gli acquisti effettuati da entrambi i coniugi durante la vita matrimoniale, le aziende costituite e gestite da entrambi nonché i debiti e gli utili derivanti dalle aziende in comproprietà.

Anche gli acquisti effettuati da uno solo dei coniugi cadono in comunione, fatta salva la possibilità di specificare che l’acquisto non confluisca in comunione.

Entrambi i coniugi possono amministrare i beni comuni in maniera autonoma, ma nel caso di atti che eccedono l’ordinaria amministrazione ci deve essere il consenso dell’altro, altrimenti l’accordo potrà essere annullato.

In alternativa alla comunione legale, i coniugi possono scegliere al momento del matrimonio o successivamente la separazione dei beni mantenendo la titolarità esclusiva dei beni acquistati prima e durante il matrimonio. Con tale tipo di regime patrimoniale solo il coniuge proprietario dei beni ha diritto al godimento e alla amministrazione dei beni stessi.

Accanto a questi regimi esistono altre forme che tutelano e regolamentano il regime patrimoniale:

  • la comunione convenzionale, attraverso cui i coniugi hanno la possibilità di comprendere alcuni determinati beni personali non inclusi nella comunione;
  • il fondo patrimoniale, costituito in accordo per far fronte alle necessità famigliari con un vincolo di destinazione di alcuni particolari beni immobili, mobili o titoli di credito sottoposti alle stesse norme che regolano la comunione dei beni.

Chiariti questi concetti di base, la domanda che spesso ci sentiamo porre noi professionisti del patrimonio della famiglia è come tale regimi patrimoniali interferiscano sui diritti successori.

La risposta è semplice: da un punto di vista successorio non vi è nessuna interferenza tra il regime patrimoniale della famiglia e i diritti ereditari dei coniugi.

L’unica differenza che potrà concretizzarsi sarà inerente esclusivamente alla consistenza dei beni che cadono in successione. Se, ad esempio, si è acquistato un immobile in regime di separazione dei beni, alla morte del coniuge proprietario, l’immobile in questione cadrà in successione per l’intero; se invece, se si è acquistato lo stesso immobile in regime di comunione dei beni, quest’ultimo cadrà in successione per la metà.

Hai bisogno di saperne di più? Contattaci tramite il form o richiedi direttamente una consulenza: analizzeremo insieme la tua situazione attuale e ti aiuteremo a trovare la migliore soluzione per il tuo caso specifico.