Quando si apre una successione, una delle prime domande che ci si pone è: chi può diventare erede?
La risposta ruota attorno a un concetto fondamentale del diritto successorio: la capacità di succedere.

Cos’è la capacità di succedere

La capacità di succedere è la idoneità di un soggetto ad accettare un’eredità e, quindi, a subentrare in tutte le posizioni giuridiche che facevano capo al defunto (il de cuius).
Accettare l’eredità significa infatti diventare titolari dei beni, ma anche assumere gli obblighi e i debiti che facevano capo al defunto.

Si tratta di una capacità diversa dalla capacità di agire (che si acquista a 18 anni): la capacità di succedere riguarda semplicemente la possibilità di essere chiamati all’eredità.

La capacità di succedere delle persone fisiche

La norma centrale è l’art. 462 del Codice civile, che stabilisce:

“Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione.
Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell’apertura della successione chi è nato entro trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta.
Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti.”

Da questa disposizione emerge un dato importante:
👉 la capacità di succedere è collegata alla capacità giuridica, che si acquista alla nascita (art. 1 c.c.), non alla capacità di agire (art. 2 c.c.).

E i nascituri? Possono ereditare?

Sì. Ed è proprio qui che il diritto successorio mostra una delle sue peculiarità.

La legge riconosce una capacità di succedere “anticipata” anche ai nascituri, cioè a soggetti non ancora nati.

Nascituri concepiti

I nascituri già concepiti al momento dell’apertura della successione:

  • possono ereditare sia per legge che per testamento.

Nascituri non concepiti

I nascituri non ancora concepiti, purché figli di una persona determinata e vivente al momento della morte del testatore:

  • possono ereditare solo per testamento.

Un esempio classico è quello di chi istituisce erede il futuro nipote, figlio del proprio figlio, anche se non ancora concepito.

La presunzione di concepimento: i 300 giorni

Il secondo comma dell’art. 462 c.c. introduce una presunzione importante:

si presume concepito al tempo dell’apertura della successione chi nasce entro 300 giorni dalla morte del defunto.

Si tratta però di una presunzione relativa, che ammette prova contraria.
I chiamati successivi possono dimostrare che il nascituro non era effettivamente concepito, per subentrare al suo posto.

Il rapporto con la filiazione (art. 232 c.c.)

Diverso è il caso in cui la successione dipenda dallo status di figlio.
L’art. 232 c.c., in materia di filiazione, stabilisce una presunzione assoluta di concepimento durante il matrimonio, che non ammette prova contraria.

Per esempio:

  • se un figlio nasce entro 300 giorni dalla morte del padre, è figlio del de cuius a tutti gli effetti, e può succedere senza possibilità di contestazione;
  • se invece il defunto lascia solo i genitori come eredi e uno di essi partorisce entro 300 giorni, è possibile provare che il bambino non era concepito, perché non si tratta di una successione fondata sullo status di figlio.

Che tipo di “diritto” ha il nascituro sull’eredità?

Il nascituro (concepito o non concepito) è titolare di:

  • una vocazione attuale,
  • e di una aspettativa di delazione, subordinata all’evento della nascita.

In altre parole: l’eredità è “in attesa” della nascita.

Chi amministra l’eredità in attesa della nascita?

L’art. 643 c.c. disciplina l’amministrazione dei beni ereditari:

  • se il chiamato è un nascituro concepito, l’amministrazione spetta ai genitori;
  • se il chiamato è un nascituro non concepito, l’amministrazione spetta ai chiamati in subordine (sostituti, coeredi in accrescimento o potenziali eredi legittimi).

Ai futuri genitori è riconosciuto solo un potere di vigilanza e tutela, perché non esiste ancora una responsabilità genitoriale verso un soggetto non nato.

La disciplina della capacità di succedere mostra come il diritto successorio sia particolarmente attento alla tutela della vita nascente, anticipando gli effetti giuridici della nascita quando sono in gioco diritti patrimoniali rilevanti.

Un equilibrio delicato tra certezza del diritto e protezione dei soggetti più deboli, che rende questa materia tanto complessa quanto affascinante.