Con il progresso tecnologico e l’ampliarsi della vita digitale, anche il concetto di eredità si è evoluto, includendo beni non solo fisici (come immobili o conti bancari), ma anche digitali, come dati, account social, blog, criptovalute, investimenti on line e molto altro. Questo insieme costituisce la cosiddetta eredità digitale, che richiede una pianificazione attenta, al pari dell’eredità tradizionale.
Pianificare in anticipo come gestire questi diritti dopo la nostra dipartita, può tutelare interessi morali, personali ed economici, evitando contenziosi futuri a volte costosi e dal risultato incerto.
Il quadro normativo sull’eredità digitale è ancora incerto e in evoluzione, poiché non esiste una legislazione specifica né in Italia né in Europa.
Per questo motivo è fondamentale pianificare per tempo la trasmissione delle proprie risorse digitali sia di risorse off line come file, software, documenti informatici creati o acquistati sia di risorse on line come account di posta elettronica, social network, account finanziari, account di e-commerce e di pagamento elettronico, tutto ciò indipendentemente dal supporto fisico come PC Smart-phone, tablet o virtuali come i servizi di cloud storage
Particolare attenzione va alle password che non fanno parte dell’eredità digitale in sé, ma sono semplicemente delle chiavi virtuali per accedere ai vari contenuti digitali.
Spesso il recupero delle credenziali costituisce un problema soprattutto se sono state perse o non condivise in tempo dal defunto rendendo l’accesso ai dati molto complicato e talvolta richiedendo costose controversie con i gestori del relativi servizi.
E’ possibile fornire le credenziali di accesso ad una persona di fiducia fornendo istruzioni chiare su cosa fare in caso di decesso. Se distruggere i dati in tutto o in parte o consegnarli a soggetti specifici.
Questo strumento tecnicamente viene definito mandato post-mortem ed è riconosciuto dal nostro ordinamento per dati e risorse digitali che hanno un valore affettivo, familiare e morale come foto e video personali.
In alternativa o in aggiunta è possibile disporre dei propri diritti o interessi digitali tramite testamento.
Bisogna avere ben chiaro che affidare la password a qualcuno non significa attribuire a quella persona la risorsa digitale cui la password dà accesso. Ed è per questo motivo che tutte le istruzioni relative all’uso delle password devono essere molto chiare e precise.
Ci sono delle risorse digitali che sono escluse dalla successione tra queste rientrano i beni digitali piratati ( per illiceità dell’oggetto), i contenuti concessi in licenza come gli abbonamenti, i pacchetti software o i servizi di streaming netflix, spotify etc./ (per mancanza di titolarità in capo al defunto, sulla copia del programma licenziato) e gli account di firma elettronica o di identità digitale come lo speed, ( connotati da elementi di intima personalità che svaniscono alla morte del proprio titolare), mentre le criptovalute come i bitcoin o ethereum etc. solitamente custodite in wallet digitali sono considerate a tutti gli effetti beni digitali con valore economico.
Le c.d. criptovalute chiamate anche monete virtuali sono assets finanziari digitali basati su tecnologia a registro distribuito e, perciò, qualificabili come beni digitali mobili.
Possono essere detenute direttamente e spesso sono custodite in wallet le cui chiavi di accesso sono nella sfera di competenza del titolare oppure possono essere detenute indirettamente attraverso fondi di investimento o altri intermediari professionali.
Di norma i problemi pratici si possono verificare nel caso di detenzione diretta in relazione all’individuazione del c.d. wallet ( sia esso web wallet, hot wallet, hardware wallet o paper wallet) ed al recupero delle credenziali di accesso.
I conti correnti online sono semplicemente una estensione virtuale di un conto tradizionale e gli eredi possono, quindi, reclamare quanto dovuto attraverso i canali tradizionali.
Spesso gli Internet Service Provider ovvero le società che forniscono accesso e servizi e piattaforme online, hanno la loro sede all’estero (USA o CINA) e questo comporta l’insorgere di problematiche relative alla legge applicabile e spesso l’unico modo per accedere ai dati e ai beni digitali dei defunti può essere quello di ricorrere a costose ed incerte controversie anche internazionali.
Alcuni servizi online offrono la possibilità di creare account commemorativi o di gestire la divulgazione dei dati dopo il decesso, ad esempio consentendo o impedendo la diffusione di informazioni oppure disattivando o chiudendo l’account una volta segnalato il decesso dell’utente.
Il testo che offre una dettagliata panoramica del quadro normativo italiano in materia di tutela post mortem dei dati personali, è l’art. 2-terdecies del D.Lgs. 101/2018, che attua il GDPR in Italia.
L’art. 2-terdecies stabilisce che i diritti riconosciuti agli articoli 15-22 del GDPR (diritto all’accesso (art. 15), alla rettifica (art. 16), alla cancellazione e all’oblio (art. 17), alla limitazione del trattamento (art. 18), all’obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento (art. 19), alla portabilità dei dati (art. 20), all’opposizione (art. 21), oltre a quelli relativi al processo decisionale automatizzato riguardante le persone fisiche, compresa la profilazione (art. 22), non si estinguono con la morte dell’interessato, ma possono essere esercitati:
- da chi ha un interesse proprio,
- da chi agisce a tutela dell’interessato (come mandatario),
- per ragioni familiari meritevoli di protezione.
Il comma 2, tuttavia, introduce un limite importante ovvero che i diritti possono essere vietati dall’interessato, ma solo:
- mediante una dichiarazione scritta esplicita,
- specifica, libera e informata,
- che può essere revocata o modificata in qualsiasi momento.
Il comma 5, inoltre, introduce un principio di bilanciamento ovvero il divieto imposto dal defunto non può pregiudicare:
- l’esercizio dei diritti patrimoniali dei terzi (ad es. eredi),
- né la difesa in giudizio dei propri interessi.
I giudici hanno valorizzato l’art. 6, par. 1, lett. f) GDPR (legittimo interesse), ritenendo meritevole l’interesse familiare all’accesso ai dati (spesso a scopi affettivi o di ricordo).
Quindi in conclusione possiamo anche decidere di tutelare al massimo la nostra privacy e vietare l’esercizio dei diritti di accesso ai dati possiamo redigere un vero e proprio “testamento digitale”. Occorre però fare attenzione perché l’atto con cui si esprime il divieto deve rispettare i requisiti previsti dai commi 2 e 3 dell’art. 2-terdecies: dev’essere scritto e la volontà deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata. Il divieto inoltre può essere revocato o modificato in ogni momento.
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