LA SEPARAZIONE CONSENSUALE

La separazione consensuale si basa su di un accordo intercorso tra i coniugi che viene presentato al Tribunale competente con l’aiuto e l’assistenza di un unico avvocato, scelto da entrambi i coniugi, oppure da due avvocati, qualora moglie e marito decidano di avvalersi ognuno del proprio legale di fiducia.

Il Tribunale esamina le condizioni dell’accordo ed effettua un controllo di conformità e di legittimità alla legge, facendo particolare attenzione a ciò che è stato stabilito per l’affidamento ed il mantenimento dei figli.

LA PROCEDURA

L’art. 473 bis 51 c.p.c. introdotto dalla c.d. Riforma Cartabia (D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149) in tema di separazione consensuale indica che il ricorso deve essere sottoscritto anche dalle parti e deve contenere:

  • le indicazioni relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell’ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
  • le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
  • le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
  • la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
  • gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni;
  • un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute;
  • qualora volessero le parti possono anche regolamentare loro rapporti patrimoniali.

Il Presidente del Tribunale, ricevuto il ricorso, fissa l’udienza per la comparizione delle parti davanti al giudice relatore.

All’udienza fissata il giudice deve sentire le parti e verificare se vi sia la volontà di riconciliarsi: in assenza di riconciliazione, rimette la causa al collegio per la decisione.

Ove le parti vogliano evitare la comparizione in Tribunale (sostituendola con il deposito di note scritte), il ricorso deve contenere una specifica richiesta in tal senso unitamente alla dichiarazione di non volersi riconciliare.

Il Tribunale emette una sentenza con la quale omologa e prende atto degli accordi intervenuti tra le parti.

Qualora ritenesse che gli accordi siano in contrasto con gli interessi dei figli, il Tribunale convoca le parti indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta la domanda di separazione. 

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GLI ACCORDI SUI FIGLI

In caso di separazione consensuale l’accordo prevederà anche l’assegno di contribuzione al mantenimento dei figli minori o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti da parte del genitore non collocatario.

Entrambi i genitori hanno l’obbligo di mantenere i propri figli in misura proporzionale al proprio reddito.

In particolare, la Cassazione ha stabilito che “il contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, deve essere quantificato osservando il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre all’apprezzamento delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto.” [sentenza 1562/2020].

I figli minori della coppia separata hanno diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale: si tratta del c.d. diritto alla bigenitorialità.

La regola generale che si applica in ordine all’affidamento dei figli minori in sede di separazione è quella dell’affidamento condiviso, secondo la quale i figli minori devono essere affidati ad entrambi i genitori.

Ciò comporta che entrambi i genitori, sebbene separati, devono condividere le decisioni di maggiore importanza relative alla educazione, salute e istruzione dei figli in ottemperanza alla loro reciproca responsabilità genitoriale.

 

L’ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE

I coniugi nell’accordo di separazione possono liberamente decidere le sorti della casa coniugale.

Non ci sono limiti al potere decisionale delle parti.

In linea generale, la casa familiare viene assegnata al coniuge convivente con i figli minori o con i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.

L’interesse dei figli, infatti, è ritenuto determinante ai fini dell’assegnazione della casa coniugale.

È possibile anche che i coniugi in sede di separazione consensuale decidano per il cosiddetto collocamento alternato presso la casa familiare con turnazione settimanale dei genitori.

 

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I DOCUMENTI NECESSARI PER PRESENTARE IL RICORSO

Per chiedere la separazione consensuale, al ricorso predisposto in modo congiunto devono essere allegati i seguenti documenti:

  • Estratto dell’atto di matrimonio
  • Certificato di residenza
  • Certificato di stato di famiglia
  • Copia delle ultime tre dichiarazioni dei redditi dei coniugi
  • Visure catastali dei coniugi

 

 

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Francesca Forani

Francesca Forani

Avvocato dal 1994

Si occupa prevalentemente di diritto di famiglia, gestione patrimoniale della famiglia e diritto successorio. E’ socia ONDIF – Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia e dell’Associazione Il Trust in Italia.

Elisabetta De Santis

Elisabetta De Santis

Avvocato dal 2011

Si occupa prevalentemente di diritto civile e diritto di famiglia. È socia AIAF – Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori.