l’affidamento del figli NELLA SEPARAZIONE

Nelle famiglie con due genitori uniti entrambi condividono l’autorità di prendere decisioni che riguardano il mantenimento, la salute, l’educazione e l’istruzione dei figli minorenni nel rispetto delle loro capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni (c.d. responsabilità genitoriale).

Si parla, invece, di affidamento per definire la ripartizione della responsabilità genitoriale sui figli minorenni in situazioni di non convivenza determinata dalla separazione o dal divorzio dei genitori.

 

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Differenza tra affidamento e tempo di permanenza con i figli

Spesso quando i genitori si separano sorgono conflitti sulle decisioni che influenzano la vita dei loro figli.

Ci possono essere pareri discordanti, ad esempio, relativamente alla residenza ed alle modalità di permanenza del minore presso ciascun genitore.

Ad ogni modo, quando si parla di affidamento dei figli ci si riferisce a tutte quelle questioni che riguardano l’autorità decisionale dei genitori sulla vita del figlio, che non deve assolutamente essere confuso con il tempo che il minore trascorre con ciascun genitore.

L’affidamento condiviso riguarda quindi il compito di prendere decisioni e non i tempi di custodia dei figli.

Cos’è l’affidamento condiviso

La legge stabilisce la regola generale dell’affidamento condiviso, secondo la quale le decisioni importanti che riguardano la vita dei minori devono essere assunte da entrambi i genitori, non da uno soltanto.

Costituisce una norma importantissima che sancisce il c.d diritto alla bigenitorialità, per cui, nonostante la crisi della coppia, entrambi i genitori devono essere presenti nella vita dei figli minorenni ed i figli hanno il diritto di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di loro.

Quando i genitori separati sono d’accordo sulle questioni importanti che riguardano la vita del loro figlio, esercitano in modo corretto l’affidamento condiviso.

Ciò comporterà maggiore coinvolgimento di entrambi i genitori nella vita del figlio e relazioni più armoniose che favoriscono un migliore adattamento del minore alla dissoluzione del nucleo familiare originario.

Generalmente l’affido condiviso funziona quando ci sono bassi livelli di conflittualità tra i genitori o anche in presenza di un conflitto moderato, ma con genitori in grado di risolvere le eventuali controversie con maturità.

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Cos’è l’affidamento esclusivo

L’affido esclusivo dei figli minori consiste nell’attribuire ad uno solo dei due genitori il potere di assumere decisioni importanti per la vita del figlio. 

Mentre l’affidamento condiviso è la regola, l’affidamento esclusivo viene disposto solamente in via eccezionale:

– quando l’affido condiviso risulterebbe pregiudizievole per il minore;

– quando risulta manifestamente chiaro che uno dei genitore è incapace o non idoneo ad assolvere il compito educativo e di cura del proprio figlio.

L’affidamento esclusivo non può mai essere una scelta autonoma dei genitori: è sempre necessario l’intervento del giudice che si pronuncia dopo un’attenta e scrupolosa valutazione del comportamento di entrambi i genitori.

L’affidamento esclusivo non esonera comunque il genitore non affidatario dall’osservanza dei doveri verso il figlio, con particolare riferimento all’obbligo di mantenimento.

Il genitore non affidatario potrà, inoltre, vigilare sulle scelte dell’altro ed eventualmente rivolgersi al Tribunale qualora ritenga che il genitore affidatario abbia preso iniziative contrarie all’interesse del figlio.

Il collocamento dei figli

Il collocamento indica l’abitazione di uno dei genitori presso la quale i figli risiedono in via prevalente dopo la separazione.

Il regime dell’affidamento condiviso non impone e non prevede una matematica suddivisione dei tempi di permanenza del figlio minore con ciascun genitore.

Si possono infatti avere diversi tipi di collocamento dei figli minori.

La forma più diffusa e più praticata è il c.d. collocamento prevalente del figlio minore presso l’abitazione del genitore ritenuto più idoneo.

Tuttavia è possibile, anche se più raro, il c.d. collocamento a residenza alternata che avviene quando il minore alterna periodi di convivenza presso ciascun genitore.

Decisamente poco praticato, invece, è il c.d. collocamento invariato, che si verifica quando i minori risiedono stabilmente nella casa familiare e sono i genitori ad alternarsi.

Occorre ricordare che, se il figlio ha compiuto 12 anni, ha diritto di essere ascoltato e può decidere con quale dei due genitori si sente più a proprio agio.

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Francesca Forani

Francesca Forani

Avvocato dal 1994

Si occupa prevalentemente di diritto di famiglia, gestione patrimoniale della famiglia e diritto successorio. E’ socia ONDIF – Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia e dell’Associazione Il Trust in Italia.

Elisabetta De Santis

Elisabetta De Santis

Avvocato dal 2011

Si occupa prevalentemente di diritto civile e diritto di famiglia. È socia AIAF – Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori.