Ci vogliamo soffermare su uno strumento molto importante introdotto dalla nuova riforma Cartabia  per aiutare i genitori a gestire al meglio la propria responsabilità genitoriale in sede di separazione e divorzio.

Stiamo parlando del “piano genitoriale”.

Ne abbiamo già parlato ( https://studiolegaleforani.it/figli/divorzio-e-figli-limportanza-di-un-buon-piano-genitoriale-suggerimenti-e-strumenti/ ) ma oggi vogliamo porre l’attenzione su questo straordinario strumento che, se ben formalizzato, può determinare un crollo della conflittualità tra le parti ed aiutare i genitori nel loro impegno quotidiano con i figli, evitando inutili controversie.

Con la riforma Cartabia questo strumento è diventato obbligatorio in caso di separazione giudiziale.

Il contenuto del piano genitoriale

Il contenuto del “piano genitoriale” è delineato sinteticamente dall’art. 473-bis.12, c. 4, c.p.c., che stabilisce che esso deve fornire un resoconto degli impegni e delle attività quotidiane dei figli afferenti:
• alla scuola,
• al percorso educativo,
• alle attività extrascolastiche,
• alle frequentazioni abituali
• alle vacanze normalmente godute.

Il “piano genitoriale” dovrà consistere in un vero e proprio progetto sulla gestione e sull’esercizio della responsabilità genitoriale per favorire una genitorialità attiva, dinamica e realmente condivisa.

Più sarà dettagliato ed accurato, più il piano genitoriale sarà efficace ed estremamente utile per i giudici al fine di trovare  aiutare i genitori a gestire la fase della separazione nel modo più pacifico e meno traumatico per i figli.

Ovviamente i buoni piani genitoriali comprenderanno delle specifiche clausole  per prevedere la modifica e la revisione del piano stesso compatibilmente con il mutare degli eventi e delle esigenze dei figli  al fine di evitare la c.d. conflittualità successiva con la conseguente proposizione di ricorsi per la modifica delle condizioni e di affidamento e di gestione dei figli.

 Le sanzioni per il  genitore che non rispetta il contenuto del piano genitoriale

La redazione del piano genitoriale è un adempimento obbligatorio nei giudizi di separazione e divorzio affinché il giudice possa verificare se l’esercizio della responsabilità genitoriale sia improntata correttamente. In caso di mancata conciliazione delle parti l’art. 473-bis.50 prevede che sia il giudice stesso, nella fase di adozione dei  provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse delle parti e dei figlio, a formulare una proposta di piano genitoriale, tenendo conto di quelli allegati dalle parti con gli atti introduttivi.

L’accettazione del piano proposto dal giudice vincola le parti ad osservarne il contenuto poiché il mancato rispetto delle condizioni ivi previste costituisce un comportamento sanzionabile con le misure previste dall’art. 473-bis.39 :
• ammonizione del genitore inadempiente;
• individuazione ai sensi dell’articolo 614-bis della somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento;
• condanna del genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.

In caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento e dell’esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice può inoltre condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell’altro genitore o del minore.

Le informazioni che ciascun genitore deve comunicare all’altro

L’art. 473-bis.50, inoltre, demanda al giudice –  in sede di provvedimenti temporanei e urgenti di cui all’articolo 473- bis.22, primo comma ed alla presenza di minori – di indicare quali informazioni ciascun genitore deve comunicare all’altro.

Il giudice indicherà con precisione al genitore collocatario, o a quello che ha il figlio in affidamento esclusivo, quali informazioni sulla vita del figlio deve dare all’altro genitore affinché quest’ultimo possa esercitare la responsabilità genitoriale, quando questa è limitata ai sensi dell’art. 337 quater c.c..

Con l’introduzione di questo strumento anche gli avvocati potranno concretamente sostenere i propri clienti nella bonaria composizione della lite, tenendo conto delle esigenze dei figli e aiutando la famiglia separata a evitare ulteriori conflitti e la definitiva compromissione delle relazioni genitoriali.

 

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