Affidamento dei figli di genitori non sposati
- I diritti dei figli dei genitori non sposati
- L’affido condiviso
- L’affido esclusivo
- L’affido super-esclusivo
- L’affido alternato
- L’affido paritetico o collocamento invariato
- L’ assegno di mantenimento per i figli
- Come funziona la regolamentazione dell’affido per le coppie non sposate
- Cos’ è un piano genitoriale
- Assistenza Legale
L’affidamento dei figli minori è una questione molto delicata che affrontano sia genitori coniugati in sede di separazione che i genitori non sposati nel momento in cui cessa la loro convivenza.
I figli sono tutti uguali dinanzi alla legge, non vi è alcuna differenza tra figli nati in costanza di matrimonio e figli nati da genitori non sposati. Tutti i figli hanno gli stessi diritti e non esiste più la differenza tra figli naturali e figli legittimi.
Ciascun genitore deve comprendere a fondo il principio di bigenitorialità ed il concetto di affido condiviso. Ogni figlio ha il diritto di mantenere un rapporto e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere da ciascuno di loro attenzione, educazione e istruzione e di conservare rapporti significativi con i nonni e con i parenti di ogni ramo genitoriale (bigenitorialità).
Ciascun genitore conserva sui figli minori un legame continuo ed un pari esercizio della responsabilità genitoriale prendendosi cura dei propri figli e partecipando attivamente alla loro educazione, istruzione e assistenza materiale e morale.
Ma capire bene le varie tipologie di affido e come regolamentare l’affido ed il mantenimento dei figli minorenni e dei maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti è fondamentale quando la relazione amorosa finisce e la convivenza dei genitori non coniugati cessa.
I diritti dei figli dei genitori non sposati
I figli nati da genitori non sposati acquistano lo status di figlio solamente se i genitori lo riconoscono. Con il riconoscimento, infatti, uno o entrambi i genitori dichiarano di essere rispettivamente madre e padre del figlio nato fuori dal matrimonio e creano così il rapporto di filiazione che garantisce ogni forma di tutela al figlio.
Tutti i figli hanno diritto di essere educati, curati e mantenuti dal loro genitori.
Il dovere di mantenimento riguarda i figli minorenni e si estende ai figli maggiorenni non economicamente autosufficienti (entro determinati limiti) e i maggiorenni affetti da grave disabilità.
E’ fondamentale ricordare che esiste il diritto dei figli ad avere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, diritto che viene mantenuto anche se la relazione sentimentale tra i genitori non coniugati si interrompe e cessa definitivamente.
Nonostante la crisi di coppia deve essere rispettato il principio di bigenitorialità che stabilisce la presenza di entrambi i genitori nella vita del figlio minore e il mantenimento di salde relazioni affettive con ciascun genitore che a sua volta ha il dovere di cooperare con l’altro genitore nell’assistenza, educazione ed istruzione.
L’affido condiviso
Quando la relazione tra i genitori finisce ecco che diventa necessario organizzare la vita dei figli in modo che possano essere loro garantito il diritto di ricevere cura e assistenza costante da entrambi i genitori. In questi casi la legge prevede che i figli vengano affidati ad entrambi i genitori. L’affidamento condiviso, infatti, rappresenta la regola generale, derogabile solo nei casi in cui il comportamento di un genitore sia ritenuto contrario agli interessi del minore
L’affidamento condiviso dei figli prevede che questi risiedano in modo prevalente presso uno dei genitori e che l’altro abbia il diritto di vederli liberamente. Entrambi i genitori devono collaborare e concordare tutte le decisioni di maggiore interesse relative ai figli.
A dire il vero i genitori devono predisporre con la massima cura un progetto comune nell’interesse esclusivo dei figli per ciò che attiene la loro educazione e formazione, per la loro cura e gestione nel rispetto delle loro esigenze e delle loro richieste.
Ciascun genitore deve permettere all’altro di avere rapporti con i figli anche se continueranno a vivere prevalentemente presso il genitore collocatario.
Non serve che ciascun genitore trascorra con i propri figli la stessa quantità di tempo.
Ma è possibile fare in modo che il tempo che i figli trascorrono con ciascun genitore sia qualitativamente elevato ed equilibrato.
L’affido esclusivo
Sebbene l’affido condiviso sia la regola, quando si verifica una situazione di grave e insanabile conflittualità tra i genitori che possa recare pregiudizio ai figli o nel caso in cui uno dei genitori si dimostri particolarmente incapace e inidoneo alla loro cura, crescita ed educazione, viene disposto l’affido esclusivo.
In tal caso si parla di affidamento esclusivo ad un solo genitore, ma ciò non implica l’esclusione dell’altro genitore dalla vita del figlio minore che, invece, conserva il pieno diritto ad avere un rapporto con lo stesso. La responsabilità genitoriale non viene assolutamente limitata con l’affido esclusivo, il genitore non affidatario, infatti, conserva il proprio diritto di prendere parte alle decisioni sulle importanti scelte di vita dei figli e di incontrarlo ed a contribuire per il suo mantenimento.
L’affido super-esclusivo
Nei casi in cui un genitore si dimostri non solo inadeguato ma totalmente disinteressato alla vita del figlio che interrompe totalmente i rapporti con il minore o inadempiente all’obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore, si può parlare di affido superesclusivo o rafforzato.
L’affidamento super esclusivo è una forma di affidamento che concentra tutte le responsabilità genitoriali su un solo coniuge, affidando allo stesso tutte le scelte e le decisioni di maggiore interesse in tema di salute, educazione, istruzione, residenza senza la previa consultazione con l’altro genitore.
Anche in questo caso, però, il genitore non affidatario e disinteressato resta sempre obbligato al mantenimento ed ha il diritto di incontrare e vedere i figli, rimane titolare della responsabilità genitoriale.
L’affido alternato
E’ possibile che i genitori stabiliscano un piano di convivenza alternata con i propri figli, ma questa metodologia può essere applicata ed assicurare buoni risultato solamente se tra i genitori sussiste un accordo condiviso e tale soluzione è stata accettata di buon grado anche dal figlio.
L’affidamento alternato prevede, infatti, che i figli vivano per periodi alternati presso il padre e presso la madre. I genitori in tal modo esercitano la responsabilità genitoriale sui figli in maniera esclusiva per il periodo di tempo in cui vivono con i figli.
Ovviamente tale scelta può essere praticata solamente in totale assenza di conflittualità tra i genitori.
L’affido paritetico o collocamento invariato
In alcuni casi per evitare continui spostamenti di residenza del minore si è stabilito un affido condiviso con alternanza dei genitori. In buona sostanza si può prevedere che i figli minorenni siano congiuntamente affidati a entrambi i genitori ( affido condiviso) e collocati presso la casa familiare con turnazione settimanale dei genitori. I figli restano a casa, nel proprio ambiente ove sono nati e cresciuti e i genitori si muovono. Ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale ordinaria nel proprio periodo di competenza mentre dovranno essere compiute congiuntamente le scelte relative alla scuola alla sanità, alla religione ovvero le scelte più importanti e rilevanti per la crescita dei figli.
Assegno di mantenimento per i figli
I genitori hanno il diritto dovere mantenere i figli oltre che di istruirli ed educarli.
Tale obbligo è proporzionale alle loro capacità patrimoniali e reddituali e riguarda i figli minori di età ed in casi particolari anche i maggiorenni che non siano economicamente autosufficienti.
In ogni caso i figli maggiorenni portatori di handicap e di gravi disabilità hanno sempre diritto al mantenimento.
Nella valutazione dell’ammontare dell’assegno di mantenimento il giudice dovrà considerare:
- le esigenze del figlio
- il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori
- le risorse economiche di entrambi i genitori
Non è facile sapere esattamente la durata dell’assegno di mantenimento per i figli maggiorenni anche se in generale l’obbligo si ritiene vincolante ed operante fino a quando i figli non raggiungano una autonomia e siano completamente autosufficienti.
Ad ogni modo la Cassazione con ordinanza n.17183 del 14 agosto 2020 ha stabilito l’obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli decade automaticamente con il raggiungimento della maggiore età.
Tale obbligo potrà mantenersi solo se sarà un giudice a stabilirlo e se sarà il figlio, maggiorenne e non ancora economicamente autosufficiente a richiederlo, dimostrando però la mancanza di indipendenza economica e provando di essersi impegnato nella propria preparazione professionale e nella ricerca di una occupazione.
Come funziona la regolamentazione dell’affido per le coppie non sposate
Quando i genitori che intendono interrompere la convivenza e non riescono ad accordarsi amichevolmente per la gestione e la cura dei propri figli devono necessariamente rivolgersi ad un giudice. Oggi non è più competente il Tribunale per i minorenni, ma il Tribunale ordinario.
I genitori dovranno presentare un ricorso al tribunale ordinario che può essere redatto su base consensuale o su base contenzioso – giudiziale.
Il ricorso congiunto deve essere presentato presso il tribunale del luogo di residenza abituale del minore.
Nell’accordo, le parti devono indicare dettagliatamente le condizioni regolative dei rapporti genitoriali e dell’esercizio della responsabilità genitoriale, l’affidamento della prole, casa familiare e mantenimento.
Al ricorso dovranno essere allegati i seguenti documenti in carta semplice:
- estratto atto di nascita del minore
- stato di famiglia del minore
- certificato di residenza del minore
- certificato di residenza di entrambi i genitori
E’ necessario precisare che il ricorso al giudice per l’affidamento dei figli è facoltativo, in alcuni casi, infatti, può essere sufficiente l’accordo dei genitori intervenuto in forma privata, amichevole e tutelante per i figli.
Cos’è un piano genitoriale
Il piano genitoriale è un documento redatto (con l’aiuto di un avvocato esperto in diritto di famiglia o di un mediatore familiare) dai due genitori che hanno deciso di interrompere la convivenza e la propria relazione sentimentale.
E’ uno strumento efficacissimo per facilitare gli accordi sulla genitorialità
Il piano genitoriale è fondamentale per la gestione dei problemi che inevitabilmente si dovranno sostenere con l’altro genitore e per la cura e l’educazione dei figli dopo la separazione.
Un piano genitoriale ben scritto può fungere da mappa per la gestione del nucleo familiare post-separazione. Un buon piano genitoriale deve privilegiare il benessere dei figli e la tutela dei loro interessi.
Assistenza legale per la redazione del piano genitoriale
Lo Studio Legale Forani presta assistenza e consulenza per la redazione del piano genitoriale su tutto il territorio nazionale.
È possibile prenotare un appuntamento:
- utilizzando il modulo di contatto sottostante
- chiamando i numeri dello studio in orario di ufficio ( 0733814554 e 0733814110)
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