L’articolo 9 della Legge sul divorzio riconosce anche al coniuge divorziato, in presenza di determinate condizioni, il diritto alla cosiddetta pensione di reversibilità in caso di morte dell’ex coniuge.

La pensione di reversibilità consiste nel trattamento previdenziale che, alla morte del soggetto titolare di una pensione di vecchiaia, anzianità o inabilità, spetta ai componenti del suo nucleo familiare, e cioè al coniuge superstite, ai figli, ai nipoti minori, ai genitori, ai fratelli celibi e alle sorelle nubili.

Qualora al coniuge sia stato riconosciuto, in sede di divorzio, un assegno divorzile e questi non si sia risposato, la legge gli attribuisce una quota della pensione dell’ex coniuge deceduto, sempre che il rapporto di lavoro da cui trae origine tale trattamento sia anteriore alla sentenza di divorzio.

Ciò anche quando il defunto si sia risposato e, pertanto, il coniuge divorziato concorra con un nuovo coniuge.

In questo caso, sarà il Tribunale a determinare le quote spettanti a ciascun coniuge, considerando non solo la durata dei rispettivi matrimoni, ma anche una serie di altri elementi.

Si terrà conto, in particolare, dell’ammontare dell’assegno percepito dal coniuge divorziato e delle condizioni economiche di entrambi i soggetti coinvolti.

Lo ha ribadito la Cassazione affermando, inoltre, che nella determinazione della percentuale spettante al coniuge superstite va computato anche l’eventuale periodo di convivenza prematrimoniale.