E’ opportuno l’ascolto del minore in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto?

Ma ascoltare il minore cosa significa? Ovviamente non solo udire, ovvero prestare attenzione, comprendere, interpretare, esaudire.

Inevitabilmente sia la separazione consensuale che il divorzio congiunto dei genitori stabiliscono condizioni che interferiscono con la vita dei figli.
I figli minori, infatti, sono quasi sempre portatori di interessi contrapposti a quelli dei loro genitori.

Basti pensare semplicemente all’intera problematica dell’affidamento, al diritto di visita, al diritto di avere un rapporto equilibrato e continuativo con tutte le figure significative della famiglia come i nonni, gli zii, etc.

E’ pur vero che il Tribunale verifica e controlla che i patti tra i coniugi stabiliti in sede di separazione e/o divorzio non siano in contrasto con l’interesse dei figli, ma spesso senza ascoltarli e non coinvolgendoli nel delicato meccanismo di disgregazione del nucleo familiare di cui sono spettatori inermi ed involontari.

Il nostro ordinamento giuridico, però, prevede il diritto del minore, dotato di capacità di discernimento, di esprimersi in relazione ai procedimenti che lo riguardano.
Esiste, quindi , un preciso obbligo in capo ai genitori di tener conto del punto di vista dei figli in merito alle questioni familiari che li riguardano direttamente.
Il minore diventa «parte» del procedimento di separazione e/o di divorzio e nasce anche nei suoi confronti un vero e proprio contraddittorio che richiede, se del caso, la previa nomina di un curatore speciale che possa validamente rappresentarlo in giudizio.

Il nostro codice civile prevede espressamente all’art. 336 c.c. “Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell’ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l’ascolto è in contrasto con l’interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all’adempimento dandone atto con provvedimento motivato”.

L’ascolto del minore, è, infatti un momento del processo che ha il preciso obiettivo di raccogliere le opinioni, i desideri del minore in relazione ai fatti processuali che lo coinvolgono.

La deroga all’ascolto è tuttavia consentita ma solo nel caso in cui il Giudice, con un provvedimento motivato, lo ritenga inutile o manifestamente contrario all’interesse del minore.
Quindi, se il Giudice nella valutazione degli accordi raggiunti dai coniugi ritiene che non sia stato leso alcun interesse dei figli minori, potrà ritenere superfluo il loro ascolto e potrà così risparmiarli dall’esperienza giudiziale.

Ma qualsiasi decisione prenda il Giudice, egli dovrà assolutamente motivarne l’esclusione evidenziando quale interesse superiore del minore abbia tutelato, per non coinvolgerlo emotivamente nella controversia che vede protagonisti i suoi genitori.