Tutti i matrimoni, anche quelli più solidi, attraversano momenti difficili.
Mentre alcune coppie decidono di collaborare per superare gli ostacoli che inevitabilmente prima o poi si presenteranno, altre scelgono la separazione e poi il divorzio, se la relazione è divenuta irreparabile.
Tuttavia ci sono casi specifici in cui la relazione si conclude esclusivamente per volontà di uno dei coniugi, senza che l’altro ne sia a conoscenza o lo desideri.
Se il tuo coniuge se ne va senza motivo e non ha alcuna intenzione di tornare, potrebbe verificarsi un’ipotesi di abbandono coniugale.
Tecnicamente si parla di abbandono del tetto coniugale, che si concretizza in un vero e proprio allontanamento dalla casa familiare da parte del coniuge senza il consenso dell’altro e senza giusta causa.
QUALI SONO LE CONSEGUENZE DELL’ABBANDONO DEL TETTO CONIUGALE?
Sotto il profilo civilistico, l’abbandono del tetto coniugale da parte di uno dei due coniugi può costituire causa di addebito delle separazione, ovvero la dichiarazione di responsabilità per la fine del vincolo matrimoniale.
La Cassazione, con ordinanza del 30 marzo 2025 n. 8366, stabilisce che il volontario allontanamento dal domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, ove attuato senza il consenso dell’altro, costituisce violazione del dovere matrimoniale di convivenza ed è conseguentemente di per sé sufficiente a giustificare l’addebito della separazione personale, in quanto porta all’impossibilità della convivenza, a meno che l’autore della condotta abbandonica non dimostri l’esistenza di una giusta causa e/o la preesistenza di una intollerabilità della convivenza.
Se l’autore della condotta abbandonica, invece, dimostra l’esistenza di una giusta causa ovvero la presenza di situazioni di fatto di per sé incompatibili con il prosieguo di quella convivenza, non potrà essere oggetto di addebito.
Ad esempio, costituiscono giusta causa di abbandono la violenza fisica o psicologica e l’alta conflittualità esistente tra i coniugi che rende impossibile la prosecuzione della convivenza matrimoniale.
Attenzione, però, sarà colui che ha posto in essere la condotta violativa degli obblighi matrimoniali a dover provare la giusta causa e la preesistenza di una intollerabilità della convivenza.
QUANDO L’ABBANDONO DEL TETTO CONIUGALE COSTITUISCE REATO?
Il semplice allontanamento alla casa coniugale non costituisce di per sé reato.
Tale fattispecie assume rilevanza penale solo quando l’allontanamento di un coniuge dal domicilio domestico comporta la violazione degli obblighi di assistenza familiare, poiché vengono fatti mancare i mezzi di sostentamento alla famiglia.
L’art. 570 del codice penale stabilisce infatti che
“Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.”
Particolare cautela va, tuttavia, osservata nel caso in cui l’allontanamento coinvolga non solo il coniuge ma anche i figli minori.
In questo caso, infatti, potrebbe configurarsi l’ipotesi di sottrazione di minore (art. 574 c.p.) qualora il genitore che lascia la casa coniugale portando i figli con sé impedisca all’altro di avere contatti con loro o renda comunque difficoltoso l’esercizio dei diritti genitoriali.
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