LA SEPARAZIONE DEI CONVIVENTI CON FIGLI

Quando una coppia di conviventi si separa, non è necessario che procedano alla formalizzazione della loro separazione in quanto è sufficiente che smettano di convivere.

Se la coppia di conviventi ha dei figli, invece, è opportuno che provvedano a redigere una apposita e specifica regolamentazione, che può essere oggetto di un accordo tra i genitori o disciplinata dal Tribunale.

Infatti, quando due conviventi di fatto si separano, mantengono l’obbligo di provvedere all’assistenza e al mantenimento dei figli, sostenendoli economicamente in base alle proprie capacità reddituali e trascorrendo con loro il tempo sufficiente al fine di consolidare il rapporto.

L’affidamento dei figli

L’affidamento dei figli minori è una questione molto delicata che affrontano sia genitori coniugati in sede di separazione che i genitori non sposati nel momento in cui cessa la loro convivenza.

Si ricorda che i figli sono tutti uguali dinanzi alla legge e gondo degli stessi diritti: infatti, con la legge n. 219/2012, è stata ufficialmente eliminata ogni differenza tra figli nati da coppie sposate e quelli nati da coppie non coniugate.

Ciascun genitore deve comprendere a fondo il principio di bigenitorialità ed il concetto di affido condiviso

Ogni figlio ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere da ciascuno di loro attenzione, educazione e istruzione e di conservare rapporti significativi con i nonni e con i parenti di ogni ramo genitoriale (cd. bigenitorialità).

Ciascun genitore conserva sui figli minori un legame continuo ed un pari esercizio della responsabilità genitoriale prendendosi cura dei propri figli e partecipando attivamente alla loro educazione, istruzione e assistenza, materiale e morale.

Ma capire bene quali sono le diverse tipologie di affido e come regolamentare l’affidamento ed il mantenimento dei figli minorenni e dei maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti è fondamentale quando la relazione amorosa finisce e la convivenza dei genitori non coniugati cessa.

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I diritti dei figli dei genitori non sposati

I figli nati da genitori non sposati acquistano lo status di figlio solamente se i genitori lo riconoscono.

Con il riconoscimento, infatti, uno o entrambi i genitori dichiarano di essere rispettivamente madre e padre del figlio nato fuori dal matrimonio e creano così il rapporto di filiazione che garantisce ogni forma di tutela al figlio.

Tutti i figli hanno diritto di essere educati, curati e mantenuti dal loro genitori.

Il dovere di mantenimento riguarda i figli minorenni e si estende ai figli maggiorenni non economicamente autosufficienti (entro determinati limiti) e i maggiorenni affetti da grave disabilità.

E’ fondamentale ricordare che esiste il diritto dei figli ad avere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, diritto che viene mantenuto anche se la relazione sentimentale tra i genitori non coniugati si interrompe e cessa definitivamente.

Nonostante la crisi di coppia, infatti, deve essere rispettato il principio di bigenitorialità che stabilisce la presenza di entrambi i genitori nella vita del figlio minore e il mantenimento di salde relazioni affettive con ciascun genitore, il quale, a sua volta, ha il dovere di cooperare con l’altro genitore nell’assistenza, educazione ed istruzione della prole.

 

L’affido condiviso

Quando la relazione tra i genitori finisce, ecco che diventa necessario organizzare la vita dei figli in modo che possa essere loro garantito il diritto di ricevere cura e assistenza costante da entrambi i genitori.

In questi casi la legge prevede che i figli vengano affidati ad entrambi i genitori.

L’affidamento condiviso, infatti, rappresenta la regola generale, derogabile solo nei casi in cui il comportamento di un genitore sia ritenuto contrario agli interessi del minore.

L’affidamento condiviso dei figli prevede che questi risiedano in modo prevalente presso uno dei genitori e che l’altro abbia il diritto di vederli liberamente.

Entrambi i genitori devono collaborare e concordare tutte le decisioni di maggiore interesse relative ai figli.

I genitori devono  predisporre con la massima cura un progetto comune nell’interesse esclusivo dei figli per ciò che attiene la loro educazione e formazione, per la loro cura e gestione nel rispetto delle loro esigenze e delle loro richieste.

Ciascun genitore deve permettere all’altro di avere rapporti con i figli anche se continueranno a vivere prevalentemente presso il genitore collocatario.

Non serve che ciascun genitore trascorra con i propri figli la stessa quantità di tempo, ma è possibile fare in modo che il tempo che i figli trascorrono con ciascun genitore sia qualitativamente elevato ed equilibrato.

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L’affido esclusivo

Sebbene l’affido condiviso sia la regola, quando si verifica una situazione di grave e insanabile conflittualità tra i genitori che possa recare pregiudizio ai figli o nel caso in cui uno dei genitori si dimostri incapace e inidoneo alla loro cura, crescita ed educazione, viene disposto l’affido esclusivo.

In tal caso si parla di affidamento esclusivo ad un solo genitore, ma ciò non implica l’esclusione dell’altro genitore dalla vita del figlio minore che, invece, conserva il pieno diritto ad avere un rapporto con lo stesso.

La responsabilità genitoriale non viene assolutamente limitata con l’affido esclusivo: il genitore non affidatario, infatti, conserva il proprio diritto di prendere parte alle decisioni sulle importanti scelte di vita dei figli e di incontrarlo, nonché il dovere di contribuire al loro mantenimento.

 

L’affido super-esclusivo

Nei casi in cui un genitore si dimostri non solo inadeguato ma totalmente disinteressato alla vita del figlio, tanto da interrompere totalmente i rapporti con il minore e da essere inadempiente all’obbligo di contribuire al suo mantenimento, si può disporre il cd. affido super-esclusivo o rafforzato.

L’affidamento super esclusivo è una forma di affidamento che concentra tutte le responsabilità genitoriali su un solo coniuge, affidando allo stesso tutte le scelte e le decisioni di maggiore interesse in tema di salute, educazione, istruzione, residenza della prole senza necessità di previa consultazione con l’altro genitore.

Anche in questo caso, però, il genitore non affidatario e disinteressato resta sempre obbligato al mantenimento ed ha il diritto di incontrare e vedere i figli, rimanendo titolare della responsabilità genitoriale.

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L’affido alternato

E’ possibile che i genitori stabiliscano un piano di convivenza alternata con i propri figli, ma questa metodologia può essere applicata ed assicurare buoni risultato solamente se tra i genitori sussiste un accordo condiviso e tale soluzione è stata accettata di buon grado anche dal figlio.

L’affidamento alternato prevede, infatti, che i figli vivano per periodi alternati presso il padre e presso la madre.

I genitori in tal modo esercitano la responsabilità genitoriale sui figli in maniera esclusiva per il periodo di tempo in cui vivono con i figli.

Ovviamente tale scelta può essere praticata solamente in totale assenza di conflittualità tra i genitori.

L’affido paritetico o collocamento invariato

In alcuni casi, per evitare continui spostamenti di residenza dei minori, si può stabilire un affido condiviso con alternanza dei genitori.

In buona sostanza si può prevedere che i figli minorenni siano congiuntamente affidati a entrambi i genitori (affido condiviso) e collocati presso la casa familiare con turnazione settimanale dei genitori.

I figli restano a casa, nel proprio ambiente ove sono nati e cresciuti e sono i genitori a muoversi.

Ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale ordinaria nel proprio periodo di competenza mentre dovranno essere compiute congiuntamente le scelte relative alla scuola, alla salute, alla religione ovvero le scelte più importanti e rilevanti per la crescita dei figli.

La sucessione legittima
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L’assegno di mantenimento per i figli

I genitori hanno il dovere di mantenere i figli, oltre che di istruirli ed educarli.

Tale obbligo è proporzionale alle loro capacità patrimoniali e reddituali e riguarda i figli minori di età, i maggiorenni che non siano economicamente autosufficienti o che siano portatori di handicap e di gravi disabilità.

Nella valutazione dell’ammontare dell’assegno di mantenimento il giudice dovrà considerare:

  • le esigenze del figlio;
  • il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori;
  • i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
  • le risorse economiche di entrambi i genitori.

Non è facile determinare con esattezza la durata dell’assegno di mantenimento per i figli maggiorenni, anche se in generale l’obbligo si ritiene vincolante ed operante fino a quando i figli non raggiungano una completa autonomia economica e siano quindi completamente autosufficienti.

Ad ogni modo, la Cassazione con ordinanza n. 17183 del 14.08.2020 ha stabilito che l’obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli decade automaticamente con il raggiungimento della maggiore età.

Tale obbligo potrà mantenersi solo se sarà un giudice a stabilirlo e se sarà il figlio, maggiorenne e non ancora economicamente autosufficiente, a richiederlo, dimostrando però la mancanza di indipendenza economica e provando di essersi impegnato nella propria preparazione professionale e nella ricerca di una occupazione.

 

Come funziona la regolamentazione dell’affido per le coppie non sposate

Nell’ipotesi in cui genitori che intendono interrompere la loro convivenza concordino integralmente sulle condizioni di affidamento e mantenimento della prole, potranno presentare al Tribunale ordinario un ricorso congiunto.

Il Tribunale competente è quello del luogo di residenza abituale del minore.

Nel ricorso congiunto, le parti devono indicare dettagliatamente le condizioni regolative dei rapporti genitoriali e dell’esercizio della responsabilità genitoriale, l’affidamento della prole, il godimento della casa familiare ed il mantenimento.

Al ricorso dovranno essere allegati i seguenti documenti:

  • estratto atto di nascita del minore;
  • certificato di residenza e stato di famiglia del minore;
  • certificato di residenza di entrambi i genitori;
  • dichiarazioni dei redditi di entrambi i genitori.

In tal caso i genitori non dovranno neppure comparire davanti al Giudice e l’esame del Tribunale si limiterà alla verifica dell’adeguatezza degli accordi raggiunti dai genitori nell’interesse dei figli minori.

Tale accordo verrà poi recepito dal Collegio in una apposita sentenza.

Qualora, invece, i genitori non riescano ad accordarsi amichevolmente per la gestione e la cura dei propri figli, dovranno necessariamente rivolgersi ad un giudice.

Il procedimento è ispirato agli stessi principi regolatori validi in caso di separazione o divorzio: primo fra tutti, il diritto del minore a mantenere rapporti continuativi ed equilibrati con entrambi i genitori.

Anche nel procedimento contenzioso è competente il Tribunale ordinario del luogo di residenza abituale del minore.

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Nel ricorso dovranno essere chiaramente indicate tutte le richieste relative a:

 

– l’affidamento dei minori ed il collocamento;

– la regolamentazione del calendario di visite da parte del genitore non collocatario;

– l’assegnazione della casa familiare;

− la quantificazione dell’assegno di mantenimento dei figli;

– la regolamentazione delle altre spese che non rientrano nel mantenimento, ovvero le spese straordinarie;

– la regolamentazione dell’assegno unico universale per i figli a carico.

In caso di domande di contributo economico al ricorso vanno allegati:

– le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

– la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di
quote sociali;

– gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.

Dovranno essere altresì formulati i mezzi di prova e occorrerà indicare l’esistenza di altri procedimenti aventi ad oggetto le medesime domande.

Al ricorso va anche necessariamente allegato un piano genitoriale (art. 473 bis 12 c.p.c.), che consiste nell’illustrazione, secondo la reciproca prospettazione dei genitori, del progetto educativo e di accudimento del minore.

In esso vanno indicati gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.

Si tratta di utili informazioni che permettono al giudice di individuare e dettagliare, all’interno dei provvedimenti che egli è chiamato ad assumere, le indicazioni più̀ opportune nell’interesse del minore, costruite su misura rispetto alla situazione di vita pregressa e alle sue abitudini consolidate.

 

Pregiudizio imminente ed irreparabile

In caso di pregiudizio imminente ed irreparabile, il Giudice prima dell’udienza può emettere i provvedimenti a tutela dei figli.

Nei casi in cui un minore rifiuta di avere contatti con un genitore o se un genitore ostacola il rapporto con l’altro genitore o con nonni e parenti, il Giudice dispone l’abbreviazione dei termini processuali per tutelare le relazioni familiari e fissa al più presto l’ascolto del minore.

L’ascolto del minore, anche al di fuori dei casi urgenti, deve essere sempre disposto per i minori che abbiano compiuto gli anni 12 ovvero siano capaci di discernimento.

Dal deposito del ricorso alla fissazione di udienza di comparizione dei genitori non devono passare oltre 90 giorni.

Il convenuto dovrà costituirsi nel procedimento almeno 30 giorni prima dell’udienza, con termini successivi per le parti per precisare le ulteriori difese e articolare i mezzi di prova conseguenti.

All’udienza le parti compariranno personalmente e il Giudice relatore, nominato dal Presidente del Tribunale,  dovrà compiere molteplici e delicate attività: sentire le parti, tentandone la conciliazione, ascoltare il minore, nominare, ove necessario, il curatore speciale del minore (art. 473 bis 7 c.p.c.), emettere i provvedimenti  temporanei e urgenti necessari, provvedere sulle istanze istruttorie, redigendo il calendario del processo oppure, ove ritenuto, far  precisare le conclusioni, ordinando la discussione anche, su istanza di parte, a udienza successiva, trattenendo la causa in decisione.

Nei successivi sessanta giorni, il Tribunale in composizione collegiale emetterà la sentenza.

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Francesca Forani

Francesca Forani

Avvocato dal 1994

Si occupa prevalentemente di diritto di famiglia, gestione patrimoniale della famiglia e diritto successorio. E’ socia ONDIF – Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia e dell’Associazione Il Trust in Italia.

Elisabetta De Santis

Elisabetta De Santis

Avvocato dal 2011

Si occupa prevalentemente di diritto civile e diritto di famiglia. È socia AIAF – Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori.