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FOTO MINORI SUI SOCIAL: CHE SUCCEDE SE UN GENITORE PUBBLICA LE FOTO SENZA IL CONSENSO DELL’ALTRO?

Non lo ripeteremo mai abbastanza: non pubblicate le foto dei bambini sui social !

L’allarme lanciato dal Garante della privacy è preoccupante :

“la pedopornografia in rete, e particolarmente nel dark web, sarebbe in crescita vertiginosa: nel 2016 due milioni le immagini censite, quasi il doppio rispetto all’anno precedente. Fonte involontaria  sarebbero i social network in cui i genitori postano le immagini dei figli”.

Perché cadiamo nella trappola di esporre i nostri figli nella vetrina digitale ?

Questa forma di “esibizionismo” genera innumerevoli web-immagini e diventa fonte gratuita e disponibile per i tanti perversi del web.

Ma cosa accade se è uno dei genitori ad inserire le foto dei figli minori sui social network nonostante l’opposizione dell’altro?

Quali sono i rimedi per far cessare la condotta inopportuna del genitore troppo social ?

Il ricorso al Giudice competente è d’obbligo, il quale dopo un’attenta valutazione potrà provvedere a vietare la pubblicazione di tali immagini e conseguentemente disporre la rimozione di quelle foto già inserite.

E’ ciò che è accaduto a Mantova in seguito al ricorso di un padre contro l’inserimento da parte della madre di numerose foto dei figli sui social network, nonostante il suo esplicito disaccordo.

Il Tribunale con provvedimento provvisorio del 19 settembre 2017 ha considerato l’inserimento di foto dei figli minori sui social network, avvenuto con l’opposizione di uno dei genitori, un comportamento illecito che viola la tutela dell’immagine e della riservatezza dei dati personali nonché gli artt. 1 e 16 Convenzione di New York del 20-11-1989, secondo la quale

“Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti”

L’immagine fotografica dei figli, stabilisce il Tribunale di Mantova, costituisce dato personale e la sua diffusione integra una interferenza nella vita privata del minore.

Inoltre, “l’inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line, non potendo inoltre andare sottaciuto l’ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che “taggano” le foto on-line dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati, come ripetutamente evidenziato dagli organi di polizia…” [Trib. Mantova 19.09.2017]

Non dimentichiamo che dal 25 maggio 2018 entrerà in vigore un’ulteriore specifica normativa di tutela dei minori in relazione ai servizi della società dell’informazione contenuta nell’art. 8 del regolamento UE n. 679/2016 del 27-4-2016.

Viene previsto, infatti, l’obbligo di non consentire l’offerta diretta dei servizi della società dell’informazione ( iscrizione ai social network ed ai servizi di messaggistica) ai soggetti minori di anni 16 in assenza del consenso dei genitori ed occorrerà, pertanto, accertare che il suddetto consenso sia dato effettivamente dall’esercente la responsabilità genitoriale.

Essere genitori in un modo digitale non è facile, ma in un contesto così complesso e rischioso, è d’obbligo informarsi e comportarsi con estrema cautela.

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