IL Trust per il Dopo di Noi

Il Trust per il “Dopo di Noi” è un nuovo strumento giuridico che ha lo specifico obiettivo di salvaguardare il patrimonio familiare destinato a persone con gravi disabilità.

    CHE COS’E’ IL TRUST PER IL DOPO DI NOI 

    La legge 14 giugno 2016 n. 112 denominata “Dopo di Noi”, che è volta a favorire il benessere la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità, ha introdotto nel nostro ordinamento la figura del Trust.

    Il Trust per il Dopo di Noi è lo strumento che prevede la destinazione di beni mobili o immobili da parte di un familiare o di altri soggetti a vantaggio di uno o più beneficiari gravemente disabili, con lo scopo, attraverso l’amministrazione di un Trustee, di realizzare un programma su misura per le esigenze del proprio figlio garantendo la migliore qualità di vita possibile.

    La legge 112/2016 individua e riconosce nel trust l’istituto giuridico idoneo a:

    • garantire la massima autonomia e indipendenza del soggetto disabile;
    • attuare una progressiva presa in carico della persona disabile durante l’esistenza in vita dei genitori, operando da subito a favore del soggetto disabile;
    • continuare ad assistere il disabile dopo la morte dei genitori.

    La legge 112/2016 prevede testualmente ai commi 2 e 3 dell’art.1 “[…] misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori […] Lo stato di disabilità grave, di cui all’art. 3, co. 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertato con le modalità indicate all’art. 4 della medesima legge. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri interventi di cura e di sostegno previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone con disabilità.

    La disabilità grave deve essere accertata dalle apposite commissioni mediche presso le Unità sanitarie locali.

    Per disabilità grave si intende quella condizione di minorazione fisica, psichica o sensoriale, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

    L’esclusione degli anziani non autosufficienti e dei disabili non gravi non esclude, per essi, il ricorso agli strumenti previsti dalla legge quali il Trust o il vincolo di destinazione, ma non potranno usufruire delle agevolazioni ed esenzioni fiscali.

    Per il perseguimento delle finalità sopra richiamate, la legge 112/2016 prevede l’istituzione del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (artt. 3 e 4), destinato a sostenere le prestazioni assistenziali e gli obiettivi di servizio in favore dei disabili.

    In particolare, il Fondo è finalizzato a:

    a) favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie;

    b)realizzare, ove necessario e comunque in via residuale, interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza;

    c)realizzare interventi innovativi di residenzialità volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di cohousing;

    d)sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità grave“.

    Al finanziamento di tali attività, possono compartecipare le regioni, gli enti locali, gli enti del terzo settore, nonché altri soggetti privati.

    Inoltre, per incentivare il coinvolgimento dei privati ed agevolare le famiglie con persone disabili gravi, la legge sul “Dopo di noi” ha previsto agevolazioni fiscali per gli strumenti di destinazione e tutela patrimoniale in favore della persona con disabilità e per le liberalità in denaro o in natura in favore di questi (art. 6).

    Quali sono gli strumenti di gestione patrimoniale previsti dalla legge

    La legge 112/2016, nell’interesse delle persone con disabilità, favorisce l’utilizzo di istituti giuridici privatistici di gestione patrimoniale (trust, vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. e fondi speciali disciplinati da contratto di affidamento fiduciario) prevedendo la loro esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni e altre agevolazioni fiscali qualora tali strumenti di gestione siano diretti al perseguimento esclusivo del fine di inclusione sociale, di cura e di assistenza delle persone con disabilità grave.

    Gli strumenti di gestione patrimoniale suddetti consentono di vincolare beni mobili ed immobili, con effetto segregativo, per destinarli al sostentamento ed alla cura della persona disabile.

     

    Trust dopo di noi

    Il Trust

    Il Trust è un istituto giuridico di origine anglosassone riconosciuto dall’ordinamento italiano a seguito dell’emanazione della legge 16 ottobre 1989 n. 364, entrata in vigore il 1° gennaio 1992, con la quale è stata ratificata la Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985, ma tuttora è sprovvisto di una disciplina nazionale interna generale.

    Il trust è quindi regolato dalla legge scelta dal disponente con riferimento ai Paesi dove è legislativamente disciplinato.

    Il termine trust significa “fiducia” e costituisce uno strumento giuridico polivalente il cui utilizzo si presta alla risoluzione di molteplici problematiche sia di carattere familiare che imprenditoriale e finanziario.

    Con l’atto istitutivo di un trust un soggetto, detto disponente, trasferisce beni o diritti ad un altro soggetto, detto trustee, il quale dovrà gestire tali beni nell’interesse di altri soggetti, detti beneficiari, per determinate finalità.

    Con la legge 112/2016 il legislatore ha espressamente previsto la possibilità di costituire un trust (“Trust per il Dopo di Noi”) per provvedere all’assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave.

     

     

     

    Attraverso questo strumento, i genitori o familiari di una persona disabile attribuiscono la titolarità di beni mobili ed immobili ad un soggetto di loro fiducia (trustee) – che può essere anche un ente no profit o cooperativa sociale – affinché questi gestisca tali beni nell’interesse della persona disabile (beneficiario), per le finalità di assistenza e di cura che dovranno essere specificate in modo dettagliato.

    Sui beni conferiti nel trust si crea un vincolo di destinazione che produce un effetto segregativo, ovvero questi beni non sono aggredibili dai creditori personali del disponente né del beneficiario né del trustee, ma sono separati dal patrimonio personale di quest’ultimo.

    Il trasferimento a favore del trustee è puramente strumentale all’esercizio dei poteri gestori che gli sono stati attribuiti, quindi i beni conferiti nel trust non potranno in nessun caso essere utilizzati per scopi e finalità diverse da quelle indicate al momento della relativa costituzione.

    La legge “Dopo di noi” prevede, inoltre, la nomina da parte del disponente di un ulteriore soggetto, guardiano o protector, che avrà il compito di vigilare sul corretto operato del trustee e di garantire la piena attuazione delle finalità del trust.

    Il termine finale della durata del trust viene individuato nella morte della persona con disabilità grave.

     

     

    Chi sono i soggetti del Trust per il Dopo di Noi

    • disponente: colui che, con atto tra vivi o mortis causa, istituisce il trust e “trasferisce” i beni al fiduciario (trustee).
    • trustee: colui al quale il disponente “trasferisce” i beni al solo fine di gestirli per la realizzazione del programma stabilito nell’atto istitutivo del trust, nell’interesse dei beneficiari e in conformità con le disposizioni del trust; pertanto, il trustee li custodisce e ne tutela l’integrità e il possesso, compiendo tutti gli atti necessari o utili a tal fine. Il trustee – a titolo gratuito o oneroso – adempie agli obblighi ed esercita i poteri inerenti l’ufficio secondo buona fede. Inoltre, quando si tratta di beni iscritti in pubblici registri, ne richiede l’iscrizione a proprio nome in qualità di trustee o in altro modo che palesi l’esistenza del trust; ciò vale anche per il conto corrente bancario e ogni altro contratto da lui stipulato. Il trustee è tenuto a eseguire ogni formalità utile per tutelare il vincolo di destinazione; ha l’obbligo di depositare tutte le liquidità appartenenti al trust in un conto corrente bancario a lui intestato in qualità di trustee o al trust medesimo.
    • beneficiario: è colui a cui vantaggio è stato costituito il trust. Nella legge sul “Dopo di noi” il beneficiario esclusivo è la persona con disabilità grave.
    Trust dopo di noi legge
    • guardiano o protector: ha la funzione di vigilare sul comportamento e sull’operato del trustee. Può essere titolare di vari poteri quali: esprimere la propria opinione su qualsiasi attività del trust; agire in giudizio per l’esecuzione del trust e in caso di inadempimento delle obbligazioni del trustee ovvero in caso di violazione della legge regolatrice del trust; chiedere il rendiconto delle operazioni aventi per oggetto i beni in trust; libero accesso a tutta la documentazione inerente al trust. La legge sul “Dopo di Noi” prevede espressamente che la figura del guardiano venga individuata per tutta la durata del trust.

    Il vincolo di destinazione 

    La legge 112/2016 prevede che la tutela delle persone con disabilità grave possa essere realizzata anche mediante la costituzione di vincoli di destinazione ex art. 2645 ter c.c.:

    “Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell’articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall’articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo“.

    E’ quindi previsto la possibilità di apporre con atto pubblico, su beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, un vincolo di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, per un periodo non superiore a novant’anni o per la durata della vita del beneficiario.

    Per rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione, l’atto pubblico deve essere trascritto nei pubblici registri ove sono iscritti i beni oggetto dell’atto di destinazione. 

    Con tale atto il bene viene destinato al perseguimento degli interessi del solo disabile.

    L’apposizione del vincolo di destinazione comporta, per tutta la sua durata, che in caso di vendita dei beni sottoposti a vincolo, gli acquirenti dovranno sempre rispettare il vincolo di destinazione e stesso obbligo avranno gli eredi o legatari in caso di morte del costituente.

    I beni vincolati e i loro frutti possono essere oggetto di esecuzione solo per i debiti contratti per la realizzazione dello scopo di destinazione.

    Ad ogni modo, il vincolo mette al riparo i beni che ne sono assoggettati dalle eventuali azioni esecutive dei creditori del proprietario.

    Questo istituto, pur presentando dei limiti rispetto al trust, può garantire un’adeguata protezione ai beni essenziali per la vita e per la serenità del disabile, ad esempio la casa di residenza.

    La legge 112/2016 (art. 6) prevede, inoltre, la presenza di due soggetti necessari: il gestore, che deve agire “adottando ogni misura idonea a salvaguardare i diritti del disabile“, ed il controllore, soggetto preposto al controllo “delle obbligazioni imposte all’atto della costituzione del vincolo di destinazione a carico del gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del vincolo di destinazione“.

    I fondi speciali disciplinati dal contratto di affidamento fiduciario

    La Legge 112/2016, accanto agli strumenti del trust e del vincolo di destinazione, prevede la possibilità di costituire fondi speciali, composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione in favore di persone con disabilità grave e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario.

    Il contratto di affidamento fiduciario non è espressamente disciplinato dal codice civile; si tratta di uno schema contrattuale atipico (che rientra nell’autonomia contrattuale), idoneo a perseguire interessi meritevoli di tutela, con le stesse caratteristiche del trust, senza dover ricorrere al rinvio alla legge straniera.

    Viene definito come il contratto per mezzo del quale un soggetto (affidante o fiduciante) trasferisce a un altro (affidatario o fiduciario) dei beni o diritti affinché vengano gestiti a vantaggio dei beneficiari, in funzione di un determinato programma concordato in precedenza che vincola le parti, prevedendone durata, obblighi, condizioni, modalità.

    I beni oggetto di affidamento fiduciario costituiscono un patrimonio segregato, cioè separato dal patrimonio personale del fiduciario aggredibile solamente dai creditori qualificati dalla destinazione.

    La legge sul “Dopo di noi” prevede l’individuazione, per tutta la durata dei fondi speciali, del soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte a carico del fiduciario.

     

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    Requisiti per le esenzioni e le agevolazioni

    La legge per il “Dopo di noi” prevede che gli strumenti di tutela patrimoniale sopra descritti – se finalizzati all’inclusione sociale, alla cura ed all’assistenza delle persone con disabilità grave – siano esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni; ma per accedere a alle agevolazioni previste (imposta fissa di registro, ipotecaria e catastale) devono sussistere congiuntamente i seguenti requisiti formali e sostanziali.

    REQUISITI FORMALI

    • atto pubblico notarile.

    REQUISITI SOSTANZIALI

    • finalità esclusiva: inclusione sociale, cura e assistenza delle persone con disabilità grave;
    • esclusive beneficiarie le persone con disabilità grave;
    • identificazione in maniera chiara e univoca dei soggetti coinvolti e dei rispettivi ruoli;
    • descrizione della funzionalità e dei bisogni specifici delle persone con disabilità grave;

     

     

     

    • indicazione delle attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità grave, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime;
    • individuazione degli obblighi del trustee, del fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti;
    • indicazione degli obblighi e delle modalità di rendicontazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore;
    • individuazione del soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte a carico del trustee o del fiduciario o del gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del trust o dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;
    • indicazione del termine finale della durata (coincidente con la morte della persona con disabilità grave) e destinazione del patrimonio residuo;
    • destinazione esclusiva dei beni alla realizzazione delle finalità assistenziali.

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    Francesca Forani

    Francesca Forani

    Avvocato dal 1994

    Si occupa prevalentemente di diritto di famiglia, gestione patrimoniale della famiglia e diritto successorio. E’ socia ONDIF – Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia e dell’Associazione Il Trust in Italia.

    Elisabetta De Santis

    Elisabetta De Santis

    Avvocato dal 2011

    Si occupa prevalentemente di diritto civile e diritto di famiglia. È socia AIAF – Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori.