maltrattamenti in famiglia

Se stai subendo abusi domestici o sei stato minacciato di violenza da parte del tuo partner, noi possiamo aiutarti.

L’abuso può assumere diverse forme: può essere fisico, emotivo, finanziario o psicologico.

Ma una cosa rimane sempre la stessa: non è mai colpa della vittima.

Crediamo che tutti coloro che subiscono maltrattamenti in famiglia dovrebbero ricevere il sostegno di cui hanno bisogno per sentirsi sicuri e superare la criticità del momento.

Grazie all’aiuto dei nostri avvocati specializzati, potrai connetterti ad una rete di supporto che ti offrirà ascolto, empatia ed un approccio attento e qualificato.

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Che cos’è il reato di maltrattamenti in famiglia

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni”.

Previsto e punto dall’art. 572 del codice penale, il reato di maltrattamenti in famiglia mira a tutelare la salute e l’integrità psico-fisica dei soggetti appartenenti a un contesto familiare ovvero para-familiare.

Si tratta di una norma di largo utilizzo nei tempi più recenti, non solo per il sempre più frequente verificarsi di violenza tra le mura familiari ma anche per l’ampio ambito di applicazione.

Infatti, il reato si configura non solo nei confronti delle persone di famiglia, come il coniuge, i consanguinei, gli affini, gli adottati e gli adottanti, ma anche del convivente more uxorio ed in tutti i casi in cui la relazione presenti intensità e caratteristiche tali da generare un rapporto stabile di affidamento e solidarietà.

Può qualificarsi come “maltrattante” il soggetto che ponga volontariamente in essere atti commissivi, ma anche omissivi, prevaricatori, vessatori, oppressivi, umilianti, reiterati nel tempo, tali da produrre nella vittima un’apprezzabile sofferenza fisica, morale, economica fin tanto da comprimerne o impedirne il pieno sviluppo della personalità.

Rientrano, quindi, nel reato di maltrattamenti non soltanto le condotte quali percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni e umiliazioni imposte alla vittima ma anche gli atti di vessazione, disprezzo o offesa alla dignità tali da incidere in modo significativo sulla individualità della persona maltrattata la quale subisce di conseguenza sofferenza morale e/o fisica.

Il reato si realizza quando viene accertata l’esistenza di una condotta abituale che si concretizzi in più fatti lesivi dell’integrità fisica o morale ovvero della libertà o del decoro di un altro soggetto.

Per escludere l’illecito, non rileva il fatto che i comportamenti violenti siano alternati a periodi “tranquillità” o che vengano posti in essere in situazioni contingenti: è sufficiente, infatti, il ripetersi di tali azioni in maniera sistematica ed abituale.

Ai fini della sussistenza del reato, si richiede, altresì, il dolo, ovvero la volontà unitaria e persistente del soggetto maltrattante di sottoporre la vittima a ingiuste sofferenze morali o fisiche in modo continuativo, così da rendere abitualmente doloroso il rapporto relazionale.

La pena base per il reato di maltrattamenti in famiglia è quella della reclusione da due a sei anni.

Tale pena è aggravata in tre ipotesi:

    • se dal fatto deriva una lesione personale grave è prevista la reclusione da quattro a nove anni;
    • se dal fatto deriva una lesione personale gravissima è prevista la reclusione da sette a quindici anni;
    • se dal fatto deriva la morte è prevista la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

È un reato procedibile d’ufficio, quindi si procede senza la necessità che la persona offesa sporga querela.

Il reato di maltrattamenti e il cd. Codice Rosso

La legge 19 Luglio 2019 n. 69, anche nota come “Codice Rosso” (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere), ha previsto formule accelerate per l’avvio del procedimento penale in caso di maltrattamenti in famiglia e per l’adozione di provvedimenti cautelari volti alla protezione della persona offesa.

La Polizia Giudiziaria, infatti, acquisita la notizia reato, riferisce immediatamente al Pubblico Ministero.

Il Pubblico Ministero, altresì, ove proceda per i reati di cui sopra, entro tre giorni dall’iscrizione della notizia reato, deve assumere maggiori informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato l’accaduto e, nel caso, assumere i provvedimenti cautelari urgenti che riterrà maggiormente tutelanti degli interessi della vittima.

Il termine può essere prorogato solamente in presenza di imprescindibili esigenze di tutela per soggetti minori o per la riservatezza delle indagini.

Lo scopo della legge è proprio quello di dare la priorità assoluta a questo tipo di reati in ambito investigativo, in considerazione del loro allarme sociale e delle conseguenze a volte tragiche per la vittima.

Violenza indiretta
Violenza Domestica Avvocato

La violenza “assistita” o “indiretta”

La legge n. 69/2019 ha inoltre introdotto all’ultimo comma dell’articolo 572 c.p. un’ipotesi chiamata di violenza assistita o indiretta.

L’ultimo comma della norma recita: Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato.

Il minore viene considerato vera e propria vittima del reato ai sensi dell’art. 572 c.p. poiché, sebbene non direttamente oggetto delle condotte di maltrattamento, subisce comunque nella propria crescita, morale ed emotiva, l’effetto negativo causato dall’avere assistito a condotte concretanti una situazione abituale di sopraffazione all’interno del nucleo familiare.

Attraverso la rilevanza penale che viene in tal modo attribuita al comportamento commesso “in presenza” del minore, quest’ultimo viene finalmente ritenuto non più un inerme testimone, ma ulteriore persona offesa bisognosa di interventi atti a curare gli effetti dannosi della partecipazione subita all’atto di violenza.

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Francesca Forani

Francesca Forani

Avvocato dal 1994

Si occupa prevalentemente di diritto di famiglia, gestione patrimoniale della famiglia e diritto successorio.

E’ socia ONDIF – Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia e dell’Associazione Il Trust in Italia.

Elisabetta De Santis

Elisabetta De Santis

Avvocato dal 2011

Si occupa prevalentemente di diritto civile e diritto di famiglia.

È socia AIAF – Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori.