L’interdizione 

L’interdizione giudiziale costituisce la misura di protezione giuridica più grave ed estrema ed è prevista per il caso in cui una persona versi in una condizione di abituale infermità di mente tanto da essere totalmente incapace di provvedere ai propri interessi.

L’INTERDIZIONE: COS’E’ E COME FUNZIONA

L’interdizione giudiziale riguarda il maggiorenne, il minore emancipato (ossia il minore che ha contratto matrimonio e che si considera ’emancipato’ di diritto) o il minore non emancipato nell’ultimo anno della minore età (in questo caso gli effetti dell’interdizione si producono dal primo anno della maggiore età), che versi in una condizione di abituale infermità di mente e che per questo sia totalmente incapace di provvedere ai propri interessi (art. 414 c.c.).

Legittimati a presentare istanza di interdizione sono il diretto interessato, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il tutore o il curatore, ovvero il pubblico ministero.

Se si tratta di minore, l’interdizione può essere richiesta solo da uno dei genitori che ancora esercitano su di lui la responsabilità genitoriale oppure dal Pubblico Ministero.

E’ sempre necessaria l’assistenza legale.

 

 

 

 

 

 

 

La procedura

Il Tribunale competente a ricevere l’istanza di interdizione di un soggetto maggiorenne è quello in composizione collegiale del luogo dove questi ha la residenza o il domicilio.

Per il minore e il minore emancipato la competenza spetta al Tribunale per i minorenni.

Qualora emergano ragioni di opportunità, il Giudice istruttore incaricato della trattazione della causa può nominare un tutore provvisorio che esercita, seppur per un periodo di tempo circoscritto al giudizio, le stesse funzioni del tutore.

Sino alla pronuncia di interdizione, lo stesso Giudice può revocare, anche d’ufficio, la nomina.

Durante la fase istruttoria il Giudice acquisisce tutte le informazioni utili a valutare la necessità di un provvedimento di interdizione.

A tal fine, è obbligatorio procedere all’esame del destinatario della misura di protezione, per valutarne le condizioni fisiche e psichiche (art. 419 c.c.).

L’istanza di interdizione viene accolta dal Tribunale ovvero rigettata con sentenza.

Il Tribunale può anche pronunciare d’ufficio l’inabilitazione a fronte di una domanda di interdizione, nonché trasmettere gli atti del giudizio al Giudice tutelare affinché si pronunci sulla nomina di un amministratore di sostegno.

Laddove l’istanza venga accolta, gli effetti dell’interdizione decorrono dal giorno della pubblicazione della sentenza (art. 421 c.c.).

Nel caso di incapace minorenne, l’interdizione avrà effetto dal giorno in cui il minore diventa maggiorenne (art. 416 c.c.).

La sentenza che dichiara l’interdizione giudiziale provvede anche alla nomina del tutore che viene scelto di norma nell’ambito del nucleo familiare e, in alternativa, tenendo conto dell’esclusivo interesse del beneficiario.

 

 

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Gli effetti dell’interdizione

L’incapace maggiorenne o minorenne emancipato, in seguito alla dichiarazione di interdizione pronunciata dal Tribunale, ritorna allo stato giuridico del minorenne.

L’interdizione giudiziale, infatti, ha come effetto la perdita totale per l’interdetto della capacità di agire (ovvero la capacità di disporre dei propri diritti e, attraverso la manifestazione di volontà, di assumere impegni giuridicamente rilevanti), a cui si sostituisce il tutore per il compimento degli atti ad esso spettanti, ad eccezione degli  atti personalissimi, che devono essere comunque compiuti sotto la supervisione del tutore.

Una volta nominato, il tutore dell’interdetto può porre in essere gli atti di ordinaria amministrazione necessari alla vita dell’interdetto, gestendo il patrimonio senza intaccarlo.

Per gli atti di straordinaria amministrazione, invece, il tutore dovrà essere autorizzato dal Giudice tutelare o dal Tribunale, a seconda dell’importanza e della complessità dell’atto da compiere (artt. 374 e 375 c.c.).

La sentenza che pronuncia l’interdizione può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall’interdetto senza l’intervento ovvero con l’assistenza del tutore (art. 427 c.c.).

L’interdizione giudiziale può essere revocata in qualunque momento con sentenza del Tribunale, se vengono meno i presupposti dell’interdizione e previa istanza del tutore, del Pubblico Ministero, del coniuge, del convivente, dei parenti (entro il quarto grado) e degli affini (entro il secondo grado).

Il Tribunale che ritenga fondata la domanda di revoca, ma che non sia convinto della riacquistata capacità dell’interdetto, può decidere di revocare l’interdizione, trasmettendo contestualmente gli atti al Giudice tutelare affinché apra una procedura per un amministratore di sostegno.

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Francesca Forani

Francesca Forani

Avvocato dal 1994

Si occupa prevalentemente di diritto di famiglia, gestione patrimoniale della famiglia e diritto successorio. E’ socia ONDIF – Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia e dell’Associazione Il Trust in Italia.

Elisabetta De Santis

Elisabetta De Santis

Avvocato dal 2011

Si occupa prevalentemente di diritto civile e diritto di famiglia. È socia AIAF – Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori.