Il Divorzio Unilaterale: come funziona
LA RICHIESTA DI DIVORZIO DA PARTE DI UN SOLO CONIUGE
Molti pensano che non sia possibile divorziare se l’altro coniuge non lo consente.
In Italia è possibile presentare una domanda di divorzio unilaterale senza il consenso dell’altro coniuge e non è possibile opporsi alla richiesta di divorzio avanzata dall’altro coniuge.
Quando si parla di “divorzio unilaterale” ci si riferisce al caso in cui la richiesta di divorzio sia avanzata da uno solo dei coniugi.
Ciò non significa che l’altro coniuge non verrà coinvolto, ma semplicemente che potrà scegliere se partecipare in modo attivo nel processo oppure rimanere passivo, non partecipare ovvero rimanere contumace.
Ovviamente il coniuge che non si presenterà al processo perderà la possibilità di far valere le proprie ragioni davanti al giudice.
In tal caso, il procedimento continua comunque il suo corso ed arriverà alla sentenza di divorzio anche senza la sua partecipazione.
Cosa fare se il coniuge non vuole concedere il divorzio?
La risposta è semplice: bisognerà ricorrere al tribunale e chiedere al Giudice il divorzio giudiziale.
Quindi se il coniuge non vuole concedere il divorzio non succede nulla.
Il coniuge che vuole procedere dovrà recarsi da un avvocato che inizierà la c.d. procedura giudiziale, cioè il tipo di procedura che si attiva con la richiesta di divorzio unilaterale.
La procedura per il divorzio unilaterale, con richiesta avanzata da uno solo dei coniugi, è disciplinata dalla c.d. Riforma Cartabia (D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149) nel Codice di Procedura Civile.
Secondo l’art. 473 bis 12 c.p.c., la domanda introduttiva deve essere presentata in una specifica forma e deve includere diversi elementi essenziali.
Questi comprendono l’indicazione dell’ufficio giudiziario competente, i dettagli identificativi dei coniugi e dei figli minori coinvolti, oltre alle informazioni sul procuratore e la definizione chiara dell’oggetto della domanda.


La Domanda
La domanda deve essere accompagnata da una chiara esposizione dei fatti e delle questioni di diritto su cui si basa, insieme alle relative conclusioni e all’indicazione delle prove che si intendono utilizzare.
Se sono avanzate richieste di contributo economico o in presenza di figli minori, devono essere depositati anche ulteriori documenti quali le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni ed un piano genitoriale dettagliato.
La procedura prevede termini precisi per la notifica del procedimento al convenuto, così come per la costituzione delle parti e lo svolgimento dell’udienza.
L’art. 473 bis 16 stabilisce che il convenuto deve costituirsi entro il termine assegnato dal giudice, depositando una comparsa di risposta conforme agli obblighi previsti per il ricorso introduttivo.
Successivamente, il procedimento prevede ulteriori fasi, tra cui la possibilità per le parti di depositare memorie aggiuntive prima dell’udienza e la definizione dei provvedimenti temporanei e urgenti necessari.
La Riforma Cartabia ha standardizzato e semplificato la procedura per la separazione e il divorzio giudiziale, assicurando un trattamento equo e tempestivo delle cause familiari.
Cosa succede se il coniuge convocato non partecipa attivamente?
Come è stato evidenziato sopra, il coniuge convenuto, anche se convocato nel procedimento, potrebbe decidere di non partecipare attivamente.
In tal caso, il procedimento continua comunque il suo corso e può arrivare alla sentenza di divorzio anche senza la sua partecipazione.
Questo significa che, anche in assenza di un coinvolgimento attivo da parte del coniuge convenuto, il tribunale può procedere con l’esame della richiesta e, dopo aver valutato le prove e le circostanze del caso, emettere la sentenza di divorzio.
La decisione e il pagamento del mantenimento nel divorzio unilaterale sarà vincolante per il coniuge contumace che sarà obbligato a rispettare quanto stabilito dal giudice, indipendentemente dalla sua partecipazione al procedimento.

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Francesca Forani
Avvocato dal 1994
Si occupa prevalentemente di diritto di famiglia, gestione patrimoniale della famiglia e diritto successorio. E’ socia ONDIF – Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia e dell’Associazione Il Trust in Italia.

Elisabetta De Santis
Avvocato dal 2011
Si occupa prevalentemente di diritto civile e diritto di famiglia. È socia AIAF – Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori.