Avvocato del Minore
Se stai affrontando procedimenti legali che
coinvolgono i tuoi figli ed hai bisogno di consigli quando intervengono i servizi sociali, il nostro team di avvocati specializzati in diritto minorile potrà aiutarti.
Comprendiamo la difficoltà e lo stress che derivano dalle questioni familiari, motivo per cui miriamo a raggiungere soluzioni rapide, con la minima tensione possibile, mettendo il benessere del minore in prima linea.
I minori sono parte della famiglia in cui vivono e crescono, i loro problemi sono connessi a quelli della loro famiglia, non esiste un disagio minorile estraneo al disagio della famiglia: la separazione, il divorzio, la crisi della coppia non sposata, il mantenimento, le questioni connesse alla paternità, gli assetti economici della famiglia coinvolgono inevitabilmente i figli minorenni.
Cosa fa l’avvocato dei minori
L’avvocato dei minori è una figura molto importante che si occupa di tutelare i diritti dei minorenni affinché ogni decisione giudiziale che li riguarda sia adottata tenendo conto del loro esclusivo interesse.
Il minore non ha la capacità di agire, ovvero la capacità di provvedere autonomamente ai propri affari ed interessi, così come non può compiere atti idonei a modificare la propria situazione giuridica.
Tale capacità verrà acquisita solo con il raggiungimento della maggiore età.
Per tale motivo è necessaria la figura dell’avvocato che rappresenta il minore e lo difende nei vari procedimenti davanti al giudice.
L’avvocato potrà assistere direttamente o indirettamente il minore di età.
L’avvocato del minore rappresenta direttamente il minore in giudizio quando è parte processuale.
La legge ha previsto la nomina obbligatoria dell’avvocato del minore nei processi relativi:
- alla dichiarazione di adottabilità;
- alla decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale;
- alla sussistenza del conflitto di interessi tra genitori e figlio minore.
Nei procedimenti di adottabilità, il tribunale per i minorenni provvede alla nomina di un curatore speciale unitamente alla nomina di un tutore laddove i genitori vengano sospesi dalla responsabilità genitoriale.
Anche nei giudizi relativi all’esercizio della responsabilità dei genitori viene assicurata al minore la possibilità di assumere la qualità di parte mediante la nomina di un curatore speciale, nomina fatta in prevalenza d’ufficio in caso di conflitto di interessi.
L’assistenza indiretta, invece, avviene mediante la difesa dei genitori o del curatore speciale nominato, in qualità di rappresentati del minore di età.

L’ascolto del minore
In alcuni casi, nei procedimenti che coinvolgono direttamente il minore come la separazione e il divorzio è necessario l’ascolto in prima persona del minore per comprenderne le specifiche esigenze e le concrete necessità.
La Riforma Cartabia prevede che il minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, sia ascoltato dal giudice nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano.
Le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità.
Il giudice può ascoltare direttamente il minore (c.d. ascolto diretto) o avvalersi di un esperto che può essere individuato in uno psicologo o psichiatra infantile (c.d. ascolto assistito).
Il giudice non procederà all’ascolto del minore se:
- l’ascolto è contrasto con l’interesse del minore;
- l’ascolto è manifestamente superfluo;
- sussiste una ipotesi di impossibilità fisica o psichica del minore;
- il minore manifesta la volontà di non essere ascoltato.
La legge regola le modalità di ascolto del minore garantendo accorgimenti per tutelare il minore medesimo.
Infatti, il giudice fissa l’udienza tenendo conto degli impegni scolastici del minore e l’udienza verrà tenuta ove possibile in locali idonei ed adeguati all’età del minore, anche fuori dal tribunale.
Prima di procedere all’ascolto, il giudice indica i temi oggetto dell’adempimento ai genitori, agli esercenti la responsabilità genitoriale, ai rispettivi difensori e al curatore speciale, i quali possono proporre argomenti e temi di approfondimento e, su autorizzazione del giudice, partecipare all’ascolto.
La legge prevede, inoltre, che dell’ascolto del minore sia effettuata una registrazione audiovisiva. Qualora per motivi tecnici non sia possibile procedere alla registrazione, il processo verbale dell’ascolto deve descrivere dettagliatamente il contegno del minore.

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Francesca Forani
Avvocato dal 1994
Si occupa prevalentemente di diritto di famiglia, gestione patrimoniale della famiglia e diritto successorio. E’ socia ONDIF – Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia e dell’Associazione Il Trust in Italia.

Elisabetta De Santis
Avvocato dal 2011
Si occupa prevalentemente di diritto civile e diritto di famiglia. È socia AIAF – Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori.