La separazione in Comune: quando è possibile?

La tipologia di separazione in assoluto più veloce ed economica è la separazione consensuale davanti all’ufficiale di stato civile, introdotta dall’art. 12 della legge 162/2014.

Non tutte le coppie, tuttavia, possono accedervi in quanto ci sono determinati requisiti da rispettare.

In particolare, non devono esserci figli minorenni o maggiorenni ma non autosufficienti e non è possibile stipulare accordi di trasferimento patrimoniale.

I REQUISITI 

I coniugi possono separarsi davanti all’ufficiale di stato civile soltanto se:

  • il matrimonio è stato celebrato in forma civile o in forma religiosa;
  • il matrimonio celebrato all’estero è stato trascritto;
  • uno dei due coniugi è residente nel Comune;
  • non si devono avere figli minori di età, maggiorenni portatori di handicap grave, figli economicamente non autosufficienti.
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LA PROCEDURA

La richiesta può essere presentata presso:
  • il Comune di residenza di uno dei due coniugi;
  • il Comune dove è stato celebrato il matrimonio;
  • il Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all’estero.

Entrambe le parti devono trasmettere all’ufficio di stato civile del Comune le dichiarazioni e le notizie necessarie per avviare il procedimento compilando l’apposito modello.
Tale modello deve essere debitamente sottoscritto e va presentato allegando un documento di riconoscimento valido di ciascuna delle parti.
L’ufficiale di stato civile verificherà le dichiarazioni rese e la possibilità di poter procedere.

Se sussistono le condizioni stabilite per legge, l’ufficio di stato civile stabilirà un primo appuntamento, in accordo con le parti.

Non è necessaria l’assistenza di un avvocato; questi, tuttavia, se presente, deve essere munito di documento di identità valido e di tesserino professionale di appartenenza all’Ordine degli avvocati.

Il giorno del primo appuntamento, le parti dovranno dichiarare di volersi separare di fronte all’ufficiale di stato civile.

In questo primo appuntamento avviene la firma dell’accordo e viene fissato un nuovo appuntamento non prima di 30 giorni per la conferma, salvo eventuali ripensamenti.
Se entrambe le parti non si presentano al secondo appuntamento, infatti, l’accordo si considera non confermato e la procedura si chiuderà.

Se, invece, le parti si presentano al secondo appuntamento, l’ufficiale di stato civile recepirà un’ulteriore dichiarazione delle parti che confermi la validità dell’accordo.

In sede di conferma non è in alcun modo possibile modificare l’accordo raggiunto ma solo confermarlo.
Importante: gli effetti della separazione o del divorzio avranno decorrenza dalla data dell’accordo (primo appuntamento).

IL CONTENUTO 

Nell’ambito dell’accordo raggiunto dai coniugi, non possono essere conclusi patti di trasferimento patrimoniale.

E’ possibile, invece, prevedere nell’accordo concluso davanti all’ufficiale dello stato civile l’obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico in favore di uno dei coniugi.

deposito accordo comune
effetti e costi separazione in comune

GLI EFFETTI

L’ accordo sottoscritto produce gli effetti dei provvedimenti giudiziari senza bisogno di omologazione giudiziale e in base ad esso verranno effettuate le dovute annotazioni negli atti di matrimonio.

L’accordo  approvato  e  registrato  ha  quindi lo  stesso  effetto  e  tiene  luogo  della sentenza di separazione che conclude l’ordinaria procedura in Tribunale.

I COSTI

I costi, senza l’assistenza dell’avvocato , sono di 16 euro da versarsi all’ufficio di stato civile del Comune competente.

 

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Francesca Forani

Francesca Forani

Avvocato dal 1994

Si occupa prevalentemente di diritto di famiglia, gestione patrimoniale della famiglia e diritto successorio. E’ socia ONDIF – Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia e dell’Associazione Il Trust in Italia.

Elisabetta De Santis

Elisabetta De Santis

Avvocato dal 2011

Si occupa prevalentemente di diritto civile e diritto di famiglia. È socia AIAF – Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori.