La Separazione Giudiziale
Se i coniugi non trovano l’accordo su come regolare i loro rapporti relativi all’affidamento ed al mantenimento dei figli, all’assegnazione della casa coniugale ed alle questioni patrimoniali, si deve necessariamente ricorrere alla separazione giudiziale.
La separazione giudiziale è una causa attraverso la quale i coniugi chiedono al Tribunale competente di pronunciare una sentenza di separazione che regoli i loro rapporti, essendo cessata la loro convivenza.
Che cos’è la separazione giudiziale
La separazione giudiziale consiste in un vero e proprio procedimento civile contenzioso. Il coniuge più intraprendente propone un ricorso che deve contenere l’esposizione dei fatti e delle motivazione per cui si chiede la separazione, indicando nel contempo l’esistenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti. Una volta presentata la domanda di separazione è possibile allontanarsi dalla casa familiare senza incorrere in alcuna causa di addebito.
Il ricorso deve proporsi al Tribunale del luogo di ultima residenza comune dei coniugi o, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio. Appena depositato il ricorso il Presidente del Tribunale nominerà un Giudice Relatore e procederà alla fissazione della data dell’udienza di comparizione delle parti, con l’indicazione del termine per la notificazione alla controparte e per la costituzione di quest’ultima.
L’udienza di comparizione delle parti dovrà svolgersi entro novanta giorni dal deposito del ricorso o nel termine maggiore se il resistente risiede all’estero. Il Giudice avrà inoltre la possibilità di assumere provvedimenti d’urgenza nell’interesse delle parti e dei minori prima dell’instaurazione del contraddittorio, quando ciò potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento o in presenza di pregiudizio imminente ed irreparabile, fissando l’udienza di comparizione delle parti per la conferma, modifica o revoca di tali provvedimenti entro i successivi quindici giorni.
Lo scopo dell’udienza di comparizione dei coniugi è quello di verificare se ci sono margini per una conciliazione. Sono rarissimi i casi di riconciliazione dei coniugi, mentre è più probabile che in quella sede i coniugi riescano a trovare un accordo economico e per la gestione dei figli trasformando così la separazione da giudiziale in consensuale.
Se invece i coniugi non si riconciliano e non riescono a trovare un accordo, la causa proseguirà ed il giudice, dopo aver adottato i provvedimenti urgenti, si pronuncerà sulle richieste istruttorie e stabilirà il calendario del processo, fissando entro i successivi 90 giorni l’udienza per l’assunzione delle prove ammesse.
Se la causa è pronta per la decisione senza bisogno di ulteriori prove, il giudice, dopo aver fatto precisare le conclusioni, emetterà i provvedimenti necessari e ordinerà la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su richiesta di una delle parti, in un’udienza successiva. Al termine della discussione, il giudice tratterrà la causa in decisione.
I presupposti della separazione giudiziale
Il presupposto di base per chiedere la separazione è l’intollerabilità della convivenza.
I coniugi possono chiedere al Tribunale la separazione quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole (art. 151 c.c.).
Ma cosa si intende per intollerabilità della convivenza? La convivenza può diventare intollerabile per diversi motivi: intollerabilità di carattere, contrasto tra culture, conflitti religiosi, manifestazioni di distacco e disaffezione o distacco fisico spirituale e psicologico, violenza, infedeltà etc).
L’addebito
Quando l’intollerabilità della convivenza o il pregiudizio della prole sono la conseguenza diretta della violazione da parte di un coniuge dei doveri derivanti dal matrimonio, l’altro coniuge può chiedere la separazione con addebito ed il giudice, pronunziando la separazione, dichiara a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione.
La pronuncia di addebito della separazione giudiziale determina delle conseguenze di ordine patrimoniale ed economico. Infatti, al coniuge che viene dichiarato responsabile della separazione non viene riconosciuto l’assegno di mantenimento pur rimanendo titolare del diritto agli alimenti se ne ricorrono i presupposti (stato di bisogno, incapacità di provvedere anche in parte al proprio sostentamento economico e capacità economica del coniuge).
Il coniuge colpevole, ovvero il coniuge cui è stata addebitata la responsabilità della separazione, subisce anche una limitazione dei suoi diritti successori nei confronti del patrimonio dell’altro coniuge. Infatti i diritti successori del coniuge superstite si riducono esclusivamente ad un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto.
Gli effetti della separazione giudiziale
La separazione personale ha effetti sia sulla sfera personale che economico-patrimoniale dei coniugi.
Innanzitutto i coniugi acquisiscono lo status giuridico di separati, il vincolo matrimoniale si attenua e non sono più tenuti all’obbligo della convivenza né a quello di reciproca fedeltà. Vengono meno anche gli obblighi di assistenza reciproca.
Dal momento in cui passa in giudicato la sentenza di separazione si passa ad un regime di separazione patrimoniale.
L’assegno di mantenimento per il coniuge più debole.
Il Giudice, nel momento in cui pronuncia la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge economicamente più debole a cui non è addebitabile la separazione, il diritto a ricevere daLl’altro coniuge un assegno di mantenimento che dovrà essere parametrato al tenore di vita avuto nel corso del matrimonio.
Lo scopo dell’assegno di mantenimento è quello di limitare gli effetti economici ingiusti di una separazione, fornendo un reddito continuativo al coniuge che non guadagna o che guadagna meno dell’altro.
Attenzione: l’assegno di mantenimento non ha una funzione compensativa, ovvero non deve ricompensare il coniuge dei eventuali sacrifici fatti durante il matrimonio, e neppure funzione risarcitoria, ovvero non deve risarcire il coniuge delle conseguenze negative della cessazione della convivenza. L’assegno di mantenimento deve avere una funzione assistenziale e perequativa, tener conto delle rispettive condizioni economico-patrimoniali previo accertamento di un effettivo stato di bisogno.
L’assegno di mantenimento per i figli
Se ci sono figli minori il giudice dispone anche il versamento di un assegno di contribuzione al loro mantenimento.
Trattasi di un sostegno economico periodico, un assegno a cadenza mensile che l’ex coniuge non collocatario dei figli è destinato a versare all’altro coniuge per il loro mantenimento e cura.
Il dovere dei genitori di mantenere i figli si esaurisce con il raggiungimento della maggiore età, a meno che il figlio lo richieda e dimostri di essersi impegnato per la propria preparazione professionale sia per la ricerca di una occupazione lavorativa.
L’assegnazione della casa coniugale
Il giudice nella separazione giudiziale assegna la casa coniugale ad uno dei coniugi tenendo conto dell’interesse primario dei figli.
Per assegnazione della casa coniugale si intende il diritto di godimento della casa, senza intaccare in alcun modo i diritti di proprietà o altri diritti reali che i coniugi vantano sull’immobile.
Il giudice decide sulla assegnazione della casa coniugale solo se ci sono figli minori o figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti per tutelare il loro interesse a non subire un allontanamento dalla casa in cui sono nati o si è svolta gran parte della loro vita.
L’affidamento dei figli
In caso di separazione, i figli minori della coppia hanno diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Si tratta del c.d. diritto alla bigenitorialità.
La regola generale che si applica in ordine all’affidamento dei figli minori in sede di separazione è quella dell’affidamento condiviso, secondo la quale i figli minori devono essere affidati ad entrambi i genitori.
Ciò comporta che entrambi i genitori, sebbene separati, devono condividere le decisioni di maggiore importanza relative alla educazione, salute e istruzione dei figli in ottemperanza alla loro reciproca responsabilità genitoriale.
“La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.” (art. 337 ter c.c.)
La disciplina dell’affidamento non si applica ai figli che hanno raggiunto la maggiore età.
I documenti necessari
Per chiedere la separazione giudiziale al ricorso devono essere allegati i seguenti documenti:
- estratto dell’atto di matrimonio
- certificato di residenza di entrambi i coniugi
- certificato di stato di famiglia di entrambi i coniugi
- copia delle ultime tre dichiarazioni dei redditi
- documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
- estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni;
- piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.
Studio Legale Forani
Al tuo fianco da più di 30 anni.
📍 DOVE SIAMO
Via Zara, 26
Civitanova Marche
Macerata
CONTATTI
Francesca Forani
Avvocato dal 1994
Si occupa prevalentemente di diritto di famiglia, gestione patrimoniale della famiglia e diritto successorio.
E’ socia ONDIF – Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia e dell’Associazione Il Trust in Italia.
Elisabetta De Santis
Avvocato dal 2011
Si occupa prevalentemente di diritto civile e diritto di famiglia.
È socia AIAF – Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori.