LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA NELLA SEPARAZIONE E NEL DIVORZIO
La convenzione di negoziazione assistita è una procedura conciliativa, che consiste in un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza dei propri avvocati (almeno uno per parte).
La negoziazione assistita in ambito famigliare non è obbligatoria ma una facoltà ed è stata introdotta come strumento deflattivo del contenzioso giudiziario e per consentire ai coniugi di separarsi e divorziare o di modificare i precedenti accordi, senza ricorrere al Tribunale.
Quando si può ricorrere alla negoziazione assistita in ambito familiare?
La negoziazione si applica in ambito familiare alle seguenti controversie:
- Separazione
- Scioglimento del matrimonio civile
- Cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso
- Modifica delle condizioni di separazione
- Modifica delle condizioni di divorzio
- Modalità di affidamento dei figli minorenni nati al di fuori del matrimonio;
- Modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati al di fuori del matrimonio;
- Determinazione dell’assegno di mantenimento richiesto ai genitori dai figli maggiorenni non economicamente autosufficiente;
- Determinazione degli alimenti da versare ai sensi dell’art. 433 c.c.
La soluzione negoziale della lite raggiunta deve essere conclusa in forma scritta; gli avvocati la sottoscrivono, ne garantiscono la conformità «alle norme imperative e all’ordine pubblico» e certificano le sottoscrizioni apposte dalle parti sotto la propria responsabilità.
L’accordo concluso davanti ad un avvocato (e non più davanti al Tribunale) produce i medesimi effetti dei provvedimenti giudiziari che concludono il procedimento di separazione senza bisogno di omologazione e, in base ad esso, verranno effettuate le annotazioni negli atti di matrimonio.
La Procedura
La negoziazione inizia con l’invito rivolto da una parte all’altra a stipulare una convezione di negoziazione assistita familiare: l’invito è redatto dall’avvocato e sottoscritto anche dal proprio assistito.
Nell’invito deve essere indicato:
- l’oggetto della controversia (separazione, divorzio, modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione o di divorzio, modalità di affidamento dei figli minorenni nati fuori del matrimonio, assegno di mantenimento per figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio);
- l’indicazione del termine per dare una risposta (trenta giorni dal ricevimento dell’invito);
- l’avvertimento rivolto alla controparte che l’assenza di risposta sarà intesa come rifiuto alla negoziazione;
- il mandato conferito all’avvocato firmato dalla parte, la cui firma viene autenticata dall’avvocato stesso.
In caso di adesione all’invito, si procede alla stipulazione di una convenzione di negoziazione con cui le parti s’impegnano a cooperare con correttezza, lealtà e trasparenza per tentare di raggiungere un accordo nella materia oggetto di controversia.
La convenzione deve contenere:
- l’impegno delle parti a cooperare con lealtà, correttezza e trasparenza;
- l’indicazione del termine per concludere la procedura di negoziazione, termine che non può essere inferiore a trenta giorni e non superiore a tre mesi, salvo proroga per ulteriori trenta giorni;
- l’indicazione della controversia;
- l’indicazione dei legali nominati dalle parti;
- l’impegno delle parti a mantenere la riservatezza sul contenuto degli incontri;
- modalità e termini per lo svolgimento degli incontri e per la trasmissione dei documenti;
- la firma autentica dei legali incaricati dalle parti.
Il termine per raggiungere l’accordo non può essere superiore ai tre mesi ed è prorogabile su accordo delle parti per ulteriori trenta giorni.
In caso di esito positivo della negoziazione, il successivo passaggio è rappresentato dall’accordo, che dovrà essere redatto in forma scritta in cui preliminarmente gli avvocati dovranno dare atto di avere tentato inutilmente la conciliazione delle parti così come accade per la separazione consensuale e per il divorzio congiunto esperiti in Tribunale.
L’accordo deve contenere:
- l’esito negativo del tentativo di conciliazione;
- l’informazione rivolta alle parti della possibilità di esperire la mediazione familiare;
- i termini economici di cui si compone l’accordo;
- in presenza di figli minorenni, l’accordo dovrà determinare le modalità di affidamento e di collocazione degli stessi, l’importo dell’assegno di mantenimento e la ripartizione delle spese straordinarie per i figli;
- la sottoscrizione delle parti la cui firma è autenticata dai rispettivi legali;
- la dichiarazione degli avvocati che l’accordo così raggiunto non viola diritti indisponibili delle parti né norme di ordine pubblico.
L’accordo dovrà essere trasmesso entro dieci giorni dalla sottoscrizione all’Ufficio Procuratore della Repubblica per l’autorizzazione/nulla osta.
Il deposito dell’accordo presso la Procura della Repubblica
Entro dieci giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, gli avvocati (o uno di essi) provvedono al deposito presso l’Ufficio del Procuratore della Repubblica del Tribunale competente unitamente a:
- due copie dell’accordo con sottoscrizione in originale;
- due copie della convenzione di negoziazione con sottoscrizione in originale;
- estratto per riassunto dell’atto di matrimonio (in caso di separazione);
- copia autentica della sentenza di separazione col timbro di passaggio in giudicato o del precedente accordo di separazione consensuale (in caso di divorzio);
- certificato di residenza di entrambi coniugi;
- certificato di nascita dei figli minorenni (se presenti);
- certificato dello Stato di Famiglia di entrambi i coniugi;
- dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi relativi agli ultimi tre periodi d’imposta inviati all’Agenzia delle Entrate;
- ogni altro documento ritenuto necessario in relazione agli accordi raggiunti dai coniugi.
Occorre, tuttavia, distinguere due situazioni:
- se non vi sono figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti successivi;
- se vi sono figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza.
Quando ritiene che l’accordo non risponde all’interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del Tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.
Nell’accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che hanno informato le parti dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.
Se l’accordo non viola diritti indisponibili delle parti né norme di ordine pubblico e soddisfa i requisiti formali di legge, il Procuratore dà il “nulla osta” all’accordo concluso a seguito della negoziazione assistita.
Il deposito dell’accordo presso il Comune e presso la Segreteria del C.O.A.
L’accordo munito del nulla osta del Procuratore viene consegnato all’avvocato che ne fa richiesta, il quale a propria volta provvede ad inviarne una copia autenticata entro e non oltre dieci giorni all’Ufficiale di Stato Civile del Comune dove l’atto di matrimonio è stato trascritto e presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avv.ti. Il termine di dieci giorni è imperativo e la sua inosservanza comporta l’applicazione a carico dell’avvocato di una sanzione amministrativa.
Il COA ricevente conserva l’accordo in apposito archivio e ne rilascia copia autentica a richiesta delle parti e dei loro difensori.
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Francesca Forani
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Elisabetta De Santis
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