Il curatore speciale del minore

Il curatore speciale del minore viene nominato d’ufficio dal Tribunale nei casi in cui sia necessario rappresentare il minore, temporaneamente privo di rappresentanza, all’interno dei procedimenti giudiziari che lo coinvolgono, oppure su richiesta del Pubblico Ministero nei casi in cui emerga un conflitto d’interesse tra i genitori e il minore.

L’art. 78 c.p.c.

Tale norma è stata notevolmente modificata dalla recente riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), la quale ha modificato le disposizioni del codice di procedura civile disciplinando ipotesi e modalità di intervento della figura del curatore speciale del minore sino ad ora mai prese in considerazione.

Vediamo gli articoli nel dettaglio.

La riforma Cartabia, all’art. 473 bis 7 c.p.c., ha previsto che Il giudice può nominare il curatore del minore quando dispone, all’esito del procedimento, limitazioni della responsabilità genitoriale. Il provvedimento di nomina del curatore deve contenere l’indicazione:

a) della persona presso cui il minore ha la residenza abituale;

b) degli atti che il curatore ha il potere di compiere nell’interesse del minore, e di quelli per i quali è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare;

c) degli atti che possono compiere i genitori, congiuntamente o disgiuntamente;

d) degli atti che può compiere la persona presso cui il minore ha la residenza abituale;

e) della periodicità con cui il curatore riferisce al giudice tutelare circa l’andamento degli interventi, i rapporti mantenuti dal minore con i genitori, l’attuazione del progetto eventualmente predisposto dal tribunale.

Nei casi previsti dal presente articolo, all’esito del procedimento il giudice trasmette gli atti al giudice tutelare competente.”

La riforma Cartabia, all’art. 473 bis 8 c.p.c., ha previsto, inoltre, che “Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d’ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento:

a) nei casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell’altro;

b) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell’articolo 403del Codice Civileo di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;

c) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l’adeguata rappresentanza processualeda parte di entrambi i genitori;

d) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.”

Il curatore del minore 2

Quale è il ruolo del  curatore speciale del minore?

Il curatore speciale del minore ha la funzione di rappresentare quest’ultimo all’interno del procedimento in cui è stato nominato per individuare e tutelare il suo migliore interesse.

Normalmente, tale incarico viene ricoperto da un avvocato al fine di meglio garantire, nei procedimenti in cui è coinvolto il minore, la difesa dei suoi interessi e dei suoi diritti.

Ma quali sono i poteri del curatore speciale?

Al curatore speciale la Riforma Cartabia ha riconosciuto sia il potere di rappresentanza processuale del minore, che quello di rappresentanza sostanziale, vale a dire il curatore potrà:

  1. costituirsi in giudizio;
  2. prendere posizione sui fatti dedotti dai genitori, anche chiedendo l’adozione dei provvedimenti c.d. de potestate nei giudizi di separazione e divorzio ovvero in quelli di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio già pendenti di fronte al tribunale ordinario;
  3. formulare domande ed istanze istruttorie, in merito alle quali il minore abbia un interesse specifico;
  4. svolgere tutti gli incombenti processuali per i quali sono già maturate preclusioni o decadenze;
  5. ricevere le notifiche di tutti i provvedimenti;
  6. poter impugnare ed essere parte dei giudizi di impugnazione, laddove vengano impugnati capi delle decisioni riguardanti il minore;
  7. farsi parte attiva per la risoluzione di gravi conflitti che si possono verificare nei casi di affidamento condiviso e di affidamento dell’Ente, operando anche al di fuori del processo. Al curatore, infatti, con la decisione che definisce il procedimento potranno essere attribuiti poteri sostanziali a tutela del minore. Ad esempio, potrà essere attribuito al curatore il dovere/potere di decidere in punto scelta del progetto scolastico ovvero di cura, in caso di conflittualità nella scelta della scuola o del protocollo di cura;
  8. ascoltare il minore.

 

A quale Giudice dovrà essere fatta la domanda per la nomina del curatore?

Competente alla nomina resta, prima dell’instaurazione del giudizio, il Giudice di pace ovvero il Presidente dell’ufficio giudiziario innanzi al quale si voglia intraprendere la causa, mentre, nel caso in cui la nomina venga avanzata contestualmente o successivamente all’inizio di un procedimento, la domanda dovrà essere fatta al Giudice investito della controversia.

Quest’ultimo vi provvederà con decreto motivato, vale a dire illustrando le ragioni per le quali ritiene che sussista “un pregiudizio per il minore tale da precludere l’adeguata rappresentanza processuale da parte dei genitori”.

 

Come avviene la nomina del curatore speciale del minore?

La Riforma Cartabia ha previsto che la nomina del curatore speciale del minore può essere disposta, oltre che d’ufficio dal Giudice, su richiesta del Pubblico Ministero e dei genitori, ma anche da chiunque ne abbia interesse e dal minore che abbia compiuto quattordici anni.

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Francesca Forani

Francesca Forani

Avvocato dal 1994

Si occupa prevalentemente di diritto di famiglia, gestione patrimoniale della famiglia e diritto successorio. E’ socia ONDIF – Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia e dell’Associazione Il Trust in Italia.

Elisabetta De Santis

Elisabetta De Santis

Avvocato dal 2011

Si occupa prevalentemente di diritto civile e diritto di famiglia. È socia AIAF – Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori.