Il Divorzio Giudiziale o Contenzioso

Il divorzio è lo strumento che permette ai coniugi di sciogliere il matrimonio in modo definitivo se è stato celebrato solo civilmente, o di far cessare gli effetti civili del matrimonio concordatario, se è stato celebrato in chiesa.

Il divorzio può essere congiunto, se viene richiesto concordemente da entrambi i coniugi, o giudiziale.

Il divorzio giudiziale è una procedura successiva alla separazione che consente ad un coniuge di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale anche contro la volontà dell’altro.

Si ricorre al divorzio giudiziale anche quando non vi è accordo tra i due coniugi su come verrà gestita la parte finale del matrimonio e quali saranno gli effetti dello scioglimento sul piano patrimoniale e relazionale.

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Le condizioni per chiedere il divorzio

Il divorzio può essere chiesto in casi tassativi e precisamente:

  • quando vi è una separazione personale dei coniugi che si protrae da almeno sei mesi (se la separazione è consensuale) o di un anno (se la separazione è giudiziale);
  • quando il coniuge ottiene all’estero l’annullamento o lo scioglimento del proprio matrimonio o quando contrae all’estero un nuovo matrimonio;
  • quando il matrimonio non è stato consumato;
  • quando è passata in giudicato la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso;
  • quando l’altro coniuge è stato condannato per un reato per cui il nostro ordinamento prevede una pena pari all’ergastolo o superiore a 15 anni; in alternativa, per uno dei reati – a prescindere dalla pena – individuati dall’art. 3 della legge sul divorzio (ad esempio, tentato omicidio ai danni del coniuge).

Il procedimento

Il procedimento di divorzio giudiziale viene promosso da uno dei coniugi nei confronti dell’altro.

Il coniuge che propone la domanda di divorzio deve farlo mediante ricorso che dovrà essere depositato presso il Tribunale competente: nei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale; in mancanza di figli minori, è territorialmente competente il tribunale del luogo di residenza del convenuto.

Il ricorso deve contenere l’esposizione dei fatti, le richieste inerenti sia gli aspetti patrimoniali (assegno divorzile, assegnazione della casa familiare) sia le questioni inerenti l’affidamento e il collocamento dei figli (depositando un vero e proprio piano genitoriale dettagliato relativo a tutte le attività dei figli e la loro gestione), nonché  gli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso è fondata.

Vanno indicate, inoltre, le generalità dei coniugi, la residenza, il codice fiscale e l’esistenza di figli anche adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.

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I documenti da allegare

Al ricorso devono essere allegati i seguenti documenti:

  • estratto dell’atto matrimonio da chiedere al Comune di celebrazione del matrimonio o al Comune di residenza all’epoca del matrimonio;
  • certificato di stato di famiglia e certificato di residenza (anche contestuali). Alcuni Tribunali accettano anche l’autocertificazione;
  • copia conforme della sentenza di separazione o dell’accordo di separazione con negoziazione assistita o dell’accordo di separazione in Comune dinnanzi al Sindaco;
  • dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni del coniuge che inizia la procedura;
  • eventuali estratti conti correnti bancari italiani o esteri, estratti conto titoli e documentazione attestante investimenti finanziari, azionari o obbligazionari;
  • documentazione attestante proprietà immobiliari anche all’estero, o intestate ad altri ma di cui si abbia la disponibilità;
  • proprietà di società (partecipazioni azionarie o quote di società);
  • documentazione attestante proprietà di beni mobili (quadri, mobili, orologi, ecc.) o di altri beni mobili registrati (automobili, barche ecc.) di cui si abbia la disponibilità, anche attraverso società di leasing, intermediazione, trust, ecc.;
  • contratti di locazione di case, terreni, ecc.;
  • contratto di lavoro, buste paghe, provvigioni, bonus di fine anno o ad obiettivi, benefits percepiti dall’azienda, ecc.

La prima udienza di comparizione dei coniugi davanti al Giudice

Dopo il deposito del ricorso, il Presidente del Tribunale fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi davanti ad un Giudice relatore e il termine entro il quale l’altro coniuge deve costituirsi in giudizio (depositando, attraverso il proprio avvocato, una memoria di costituzione contenente le proprie richieste in relazione al divorzio).

I coniugi dovranno comparire personalmente alla prima udienza fissata davanti al Giudice relatore  con l’assistenza dei rispettivi avvocati.

All’udienza di comparizione, il Giudice sente i coniugi e verifica se ci sono margini per una riconciliazione. Se i coniugi si conciliano, si redige processo verbale della conciliazione.

Se, invece, la conciliazione non riesce, il Giudice, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonché, qualora lo ritenga strettamente necessario anche in considerazione della loro età, i figli minori, dà, anche d’ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole (assegnazione casa coniugale, affidamento e collocamento dei figli, assegno divorzile). Nello stesso modo il Giudice provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo difensore.

Se le parti lo richiedono, alla medesima udienza è possibile emettere sentenza parziale di divorzio sullo status. Ciò significa che, con l’emissione della sentenza parziale di divorzio, verrà pronunciato dal Tribunale lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed i coniugi riacquisteranno lo stato libero per poter riconvolare a nozze se lo vorranno.

Mentre per le altre questioni la causa procederà e tutta la conseguente fase istruttoria sarà volta a risolvere le questioni non ancora definite tra i coniugi, come ad esempio l’assegnazione della casa coniugale, la determinazione dell’assegno divorzile e l’affidamento dei figli.

In questa fase il giudice può, anche d’ufficio, assumere i mezzi di prova per l’adozione dei provvedimenti relativi ai figli minori e disporre indagini sui redditi sui patrimoni avvalendosi della polizia tributaria.

Inoltre, se lo ritiene necessario, il giudice può esperire l’interrogatorio libero delle parti in qualunque momento. Al termine della fase istruttoria, la causa di divorzio viene rimessa al Tribunale in composizione collegiale con l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Il Tribunale, dopo aver accertato la concreta impossibilità di mantenere o ricostituire l’unione familiare a causa della definitiva rottura dell’unione spirituale e materiale tra i coniugi, pronuncerà con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Con la sentenza di divorzio il Tribunale definisce anche altri aspetti di natura patrimoniale e personale trattati nella causa, tra cui:

  • l’assegno di mantenimento per i figli;
  • l’affidamento e il collocamento dei figli;
  • l’assegno divorzile per il coniuge;
  • l’assegnazione della casa coniugale;
  • la decisione di ulteriori questioni personali (ad esempio, la possibilità che la moglie mantenga il cognome del marito) o patrimoniali.
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Divorzio Giudiziale

I tempi del divorzio giudiziale

E’ difficile indicare con esattezza i tempi del divorzio giudiziale in quanto si tratta di una vera e propria causa civile e la sua durata può dipendere anche dalla eventuale presenza, nel corso del procedimento, di fasi di impugnazione e di reclamo e dalla mole di lavoro del Tribunale competente.

Nel migliore dei casi la causa ha durata di 1 anno, ma generalmente ci vogliono 2 o più anni e ciò dipende anche dal grado di conflittualità delle parti.