DivorziO breve

 

Si parla molto di divorzio breve, ma bisogna fare molta attenzione.

Innanzi tutto non è una nuova modalità di divorziare e non costituisce una modalità alternativa rispetto al divorzio congiunto o al divorzio giudiziale.  

La locuzione “divorzio breve” è stata coniata dai media e non esiste a livello giuridico-legislativo.

COSA SI INTENDE PER DIVORZIO BREVE

La locuzione “divorzio breve” è stata utilizzata esclusivamente per evidenziare che la legge n. 55 del 2015 ha introdotto nuovi termini per richiedere il divorzio dopo la necessaria separazione.

Questa legge ha modificato l’articolo 3 della legge n. 898 del 1970 (la legge che ha introdotto il divorzio in Italia) nella parte in cui ridefinisce i termini per poter divorziare.

Fino al 2015, le tempistiche per il divorzio erano piuttosto lunghe: dal momento della separazione, infatti, dovevano trascorrere almeno tre anni per poter poi procedere alla richiesta di divorzio.

Ora invece occorrono sei mesi o un anno per divorziare a seconda dei casi:

  • se la coppia procede con la separazione giudiziale, è necessario attendere un anno a partire dalla prima udienza dei coniugi davanti al tribunale;
  • se la coppia, invece, procede con la separazione consensuale, i tempi di attesa si riducono a sei mesi.

In Italia, quindi, non si può procedere al divorzio se prima non sia stata formalizzata la separazione.

Ci sono però dei casi specifici e tassativi stabiliti dalla legge in cui è possibile procedere direttamente al divorzio senza passare per la procedura di separazione.

I casi di cui si parla sono i seguenti:

  • uno dei coniugi si rende colpevole di un reato particolarmente grave o riceve una condanna per il delitto di incesto, violenza sessuale o per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione, maltrattamenti, omicidio volontario o tentato di un figlio e tentato omicidio del coniuge;
  • il matrimonio non è stato consumato e, dunque, c’è stata mancanza di rapporti sessuali tra marito e moglie;
  • è stato dichiarato il cambio di sesso di uno dei coniugi con sentenza definitiva;
  • il coniuge cittadino straniero ha ottenuto all’estero lo scioglimento o l’annullamento del matrimonio oppure ha contratto all’estero nuove nozze.

Divorzio breve: le nuove procedure veloci

Il  Decreto Legge n. 132 del 2014, convertito in Legge n. 162 del 2014, ha introdotto alternative più rapide per divorziare rispetto alla procedura tradizionale in tribunale.

Si tratta della negoziazione assistita e del divorzio davanti al sindaco.

Il divorzio con la negoziazione assistita

I coniugi possono divorziare congiuntamente senza ricorrere al tribunale ma attivando la procedura di negoziazione assistita che si avvia dinanzi agli avvocati (uno per parte).

La negoziazione assistita non è alto che un mezzo attraverso il quale i coniugi possono raggiungere e perfezionare un accordo su tutti gli aspetti, non solo patrimoniali, relativi al divorzio.

Tale accordo è valido anche in presenza di figli minori.

La procedura funzione in questo modo: un coniuge si rivolge al proprio avvocato di fiducia affinché quest’ultimo inviti l’altro ad aderire ad una convenzione di negoziazione assistita.

Se c’è adesione, gli avvocati concludono una convenzione e si impegnano a raggiungere un accordo entro un termine stabilito dalla legge.

Una volta raggiunto l’accordo questo dovrà essere depositato a cura degli avvocati presso la procura della Repubblica.

 

Il Pubblico Ministero lo valuterà e rilascerà un nulla osta se non vi sono figli minorenni, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o non economicamente autosufficienti, o in caso contrario rilascerà una autorizzazione.

L’accordo poi, sempre a cura degli avvocati, dovrà essere trasmesso all’Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto o iscritto per le annotazioni previste dalla legge.

Il divorzio davanti al Sindaco

E’ possibile divorziare davanti al Sindaco con l’assistenza facoltativa dell’avvocato, ma solo se non ci sono figli o se i figli sono maggiorenni, capaci e senza handicap gravi e sono economicamente autosufficienti.

L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale, può prevedere l’obbligo di pagare un assegno divorzile ma non il pagamento in un’unica soluzione dell’assegno periodico di divorzio.

Il Sindaco, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire nuovamente di fronte a sé non prima di 30 giorni per la conferma dell’accordo.

La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo.

Se, invece, l’accordo viene confermato il Sindaco deve immediatamente comunicare l’avvenuta iscrizione nei registri di stato civile.

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I documenti necessari per il divorzio breve

Per dare seguito al divorzio breve saranno necessari i seguenti documenti:

  • estratto integrale dell’atto di matrimonio, da richiedersi presso l’ufficio dello stato civile del Comune di celebrazione del matrimonio;
  • stato di famiglia di ciascun coniuge, da richiedersi presso l’ufficio anagrafe del Comune di residenza di ciascun coniuge;
  • certificati di residenza di ciascun coniuge da richiedersi presso l’ufficio anagrafe del Comune di residenza;
  • copia autentica della sentenza di separazione consensuale oppure della sentenza di separazione giudiziale con la relativa attestazione che la stessa sia passata in giudicato. Tali documenti possono richiedersi presso la cancelleria del tribunale che ha pronunciato i relativi provvedimenti;
  • dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di ciascun coniuge;
  • copia dei documenti di identità e dei codici fiscali di ciascun coniuge.

 

I costi del divorzio veloce

Non è possibile fare una stima precisa delle spese da affrontare nel caso di divorzio.

L’unico dato preciso relativo ai costi può essere fornito solo nel caso in cui i coniugi decidano di divorziare in Comune, rinunciando alla presenza di un legale.

In questo caso, infatti, la spesa si riduce a circa sedici euro.

Nel caso di divorzio in tribunale o con ricorso alla negoziazione assistita, l’unico modo per ridurre la spesa è quello di rivolgersi ad un unico avvocato che prenda in carico entrambi i coniugi.

Essere rappresentati da un unico avvocato non è possibile solo in caso di divorzio giudiziale, considerato che si va incontro ad un vero e proprio procedimento giudiziario.

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Francesca Forani

Francesca Forani

Avvocato dal 1994

Si occupa prevalentemente di diritto di famiglia, gestione patrimoniale della famiglia e diritto successorio. E’ socia ONDIF – Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia e dell’Associazione Il Trust in Italia.

Elisabetta De Santis

Elisabetta De Santis

Avvocato dal 2011

Si occupa prevalentemente di diritto civile e diritto di famiglia. È socia AIAF – Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori.