Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità

E’ l’azione diretta ad accertare, attraverso un giudizio, la genitorialità nei confronti di un soggetto che non abbia lo stato di figlio (art. 269 e ss. c.c.).  

Il figlio nato fuori dal matrimonio che non è stato riconosciuto può ricorre a questa azione affinché  il tribunale accerti con sentenza chi sia il genitore e ne dichiari la paternità e la maternità nonché lo status di figlio.

Quali sono i presupposti?

Si può richiedere la dichiarazione giudiziale di paternità solo se ricorrono i seguenti presupposti:

  • il figlio è nato fuori dal matrimonio;
  • il figlio non è stato riconosciuto da uno o da entrambi i genitori.

Chi è legittimato a proporre l’azione per la dichiarazione giudiziale della paternità?

Il figlio nato fuori dal matrimonio può esercitare l’azione.

Se il figlio è minore, l’azione è proposta nel suo interesse dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore su autorizzazione del giudice.

Legittimati a presentare tale azione sono anche i discendenti, nel caso in cui il figlio non riconosciuto sia venuto a mancare prima di aver iniziato il giudizio per ottenere la dichiarazione di paternità, entro due anni dalla sua morte.

Nei casi di figlio nato da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, l’azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità non può essere promossa senza previa autorizzazione del giudice (art. 278 c.c.).

 

Come si ottiene il riconoscimento di paternità?

E’ necessario rivolgersi ad un avvocato il quale depositerà un atto di citazione presso il Tribunale ordinario del luogo di residenza del convenuto.

Nel procedimento è previsto l’intervento obbligatorio del pubblico ministero a pena di nullità.

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Come si dimostra la paternità?

Tutti i mezzi di prova hanno pari valore per espressa previsione di legge, e la prova può essere data anche per presunzioni.

La dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra madre ed il preteso padre non possano costituire prova del rapporto di filiazione ai fini dell’accertamento giudiziale di paternità, ma possono costituire, nel concorso con altri elementi presuntivi, mezzi di prova atti a formare il convincimento del giudice.

Tuttavia, generalmente la prova relativa al riconoscimento giudiziale di paternità si ottiene mediante le prove ematologiche e genetiche che hanno un’attendibilità superiore al 99% e costituiscono gli strumenti più idonei per tale tipo di accertamento.

Il rifiuto ingiustificato di sottoporsi ai suddetti esami ematologi da parte del soggetto contro cui è intentata l’azione costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice per ritenere fondata la domanda, anche in assenza di prove di rapporti sessuali tra le parti.

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La decisione

La sentenza che dichiara la filiazione produce gli effetti del riconoscimento; il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per l’affidamento, il mantenimento, l’istruzione e l’educazione del figlio e per la tutela dei suoi interessi patrimoniali (art. 277 c.c.).

Ai sensi dell’art. 279 c.c., in ogni caso in cui non può proporsi l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità, il figlio nato fuori del matrimonio può agire per ottenere il mantenimento, l’istruzione e l’educazione.

Il figlio nato fuori del matrimonio, se maggiorenne e in stato di bisogno, può agire per ottenere gli alimenti a condizione che il diritto al mantenimento di cui all’art. 315 bis c.c. sia venuto meno.

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Francesca Forani

Francesca Forani

Avvocato dal 1994

Si occupa prevalentemente di diritto di famiglia, gestione patrimoniale della famiglia e diritto successorio. E’ socia ONDIF – Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia e dell’Associazione Il Trust in Italia.

Elisabetta De Santis

Elisabetta De Santis

Avvocato dal 2011

Si occupa prevalentemente di diritto civile e diritto di famiglia. È socia AIAF – Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori.