La donazione

La donazione è un atto di liberalità con il quale una persona arricchisce un’altra attribuendole un diritto proprio o assumendo verso la stessa un’obbligazione.

 

CHE COS’E’ LA DONAZIONE

La donazione è un atto di liberalità con il quale una parte spontaneamente arricchisce l’altra senza esservi tenuta e senza che ciò costituisca adempimento di una obbligazione, ma attraverso un impoverimento proprio (art. 769 c.c.).

Per questo motivo la donazione viene definita uno strumento giuridico a titolo gratuito ma si distingue dal testamento che produce effetti solo dopo la morte del testatore.

In questo contratto gratuità significa assenza di corrispettivo.

Se si ha il desiderio di donare qualcosa a qualcuno (figli, amici, parenti) prima della successione è necessario ricorrere alla donazione.

Affinché si abbia una donazione valida devono ricorrere determinati requisiti:

  1. un valido consenso di entrambe le parti (donante e donatario) e la causa della donazione che deve essere lecita;
  2. la volontà del donante di spogliarsi di un proprio bene senza alcun corrispettivo e senza alcun obbligo e la conseguente volontà di arricchire un’altra persona;
  3. il trasferimento del bene che si intende donare dal patrimonio del donante a quello del donatario;
  4. l’accettazione del donatario che deve essere espressa;
  5. l’atto di donazione a pena di nullità deve essere redatto nella forma dell’atto pubblico redatto da un Notaio così come l’accettazione del donatario.

Chi può donare

Per poter donare occorre avere la piena capacità di disporre dei propri beni.

Quindi non è in grado di donare il minore, anche se emancipato e autorizzato all’esercizio di una impresa, l’inabilitato o l’interdetto e colui che è stato dichiarato fallito.

Dato il carattere personale della donazione, colui che dona non può attribuire ad altri tramite procura la facoltà di designare il donatario (il ricevente la donazione) o consentire ad un terzo di determinare l’oggetto della donazione.

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Chi può ricevere una donazione

Tutte le persone in grado di assumere la titolarità di un rapporto giuridico possono essere considerate donatarie ovvero possono ricevere una donazione.

Anche i nascituri possono ricevere per donazione ovvero quei soggetti che sono stati concepiti ma non sono ancora nati al momento della donazione.

Possono ricevere per donazione anche i nascituri non ancora concepiti purché si tratti del figlio di una determinata persona vivente al tempo della donazione.

Possono altresì ricevere per donazione il minore anche se emancipato e autorizzato all’esercizio di impresa, l’interdetto e l’inabilitato purché vi sia l’autorizzazione del Giudice Tutelare e l’accettazione dei rispettivi rappresentanti legali.

 

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Clausole e patti aggiunti alla donazione

Il donante può aggiungere all’atto di donazione alcune clausole che incidono sul contenuto della donazione o sulla sua efficacia.

Ecco cosa può fare il donante:

  • può apporre una condizione sospensiva o risolutiva. In caso di condizione sospensiva il donante subordina l’efficacia della donazione al verificarsi di un evento futuro; nel caso di condizione risolutiva subordina la cessazione dell’efficacia della donazione al verificarsi di un evento futuro ed incerto;
  • può apporre un termine alla donazione (che può essere iniziale o finale);
  • può porre in essere una donazione modale inserendo un onere a carico del donatario (ad esempio, Mario dona a Giuseppe un immobile con l’onere di dare in beneficenza il 50% dei canoni di locazione che ne ricava ogni anno);
  • può porre in essere una donazione con riserva di usufrutto;
  • può porre in essere una donazione con clausola di riserva di disporre di cose determinate o di una determinata somma sui beni donati;
  • può porre in essere una donazione con clausola di riversibilità: il donante può stabilire che le cose donate ritornino a lui nel caso di premorienza del solo donatario o del donatario e dei suoi discendenti.

 

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La forma della donazione

La donazione è un contratto solenne e per essere valida deve essere redatta per atto pubblico notarile sotto pena di nullità.

Richiede, inoltre, la presenza irrinunciabile di due testimoni che non siano parenti coniugi o affini, né interessati all’atto.

Per i beni di modico valore (donazione di modico valore) non occorre tale forma solenne.

La modicità del valore deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante, nel senso che la donazione non deve incidere in modo apprezzabile sul suo patrimonio, altrimenti è necessario concludere una donazione formale.

Anche nel caso delle c.d. donazioni indirette non è richiesta la forma dell’atto pubblico notarile ma è necessario rispettare la forma richiesta dalla legge per i contratti tipici diversi che si intendono realizzare. 

 

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I vizi della donazione

La donazione è soggetta alle stesse cause di invalidità di un contratto in generale.

In particolar modo, la donazione è annullabile quando il donante ha commesso un errore sul motivo e questo risulti dall’atto e sia stato l’unico a determinare la volontà di donare.

La donazione, invece, è nulla se il donante ha deciso di donare per un motivo illecito e tale motivo risulta dal contratto ed è stato l’unico a determinare il donante a perfezionare il contratto.

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Tipi particolari di donazione

Chi dona può farlo non solo per spirito di liberalità ma anche altre motivazioni che vanno ad integrare due diversi tipi di donazioni: la donazione rimuneratoria e la donazione obnuziale.

La donazione rimuneratoria è prevista dall’art.770 c.c. e consiste in un particolare tipo di donazione motivata dalla riconoscenza verso il donatario o in considerazione dei meriti e per la particolare stima e gratitudine che il donante nutre nei confronti del donatario.

Le donazioni rimuneratorie, dal momento che generalmente sono dovute ad un comportamento particolarmente lodevole ed apprezzabile del donatario, non sono soggette a revoca per ingratitudine o sopravvenienza dei figli e non comportano per il donatario l’obbligo di versare gli alimenti a favore del donante.

La donazione obnuziale è prevista dall’art.785 c.c., ed è fatta […] in riguardo di un determinato futuro matrimonio, sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o dei figli nascituri di questi”.

Questo tipo di donazione si perfeziona senza bisogno di accettazione ma non produce effetto finché non segue il matrimonio.

Nell’atto pubblico deve esser espressamente indicato che la donazione è motivata dal matrimonio stesso e non può essere revocata dal donante per ingratitudine né in caso di sopravvenienza di figli.

 

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La revoca della donazione

Ci sono casi in cui la donazione può essere revocata anche se non è viziata da nullità o da annullabilità.

Ciò avviene nel caso di mutuo dissenso, di ingratitudine del donatario e per sopravvenienza di figli del donante.

Si ha mutuo dissenso quando entrambe le parti (donante e donatario) decidono concordemente di risolvere retroattivamente il contratto di donazione e fanno in modo che il bene donato rientri nel patrimonio del donante.

Il contratto di donazione può essere revocato anche per ingratitudine del donatario se quest’ultimo ha compiuto atti o tenuto comportamenti che coincidono con i casi di indegnità a succedere, se si è reso colpevole di ingiuria grave nei confronti del donante, se ha dolosamente provocato un grave danno al patrimonio del donante, se ha rifiutato indebitamente di corrispondergli gli alimenti.

Infine, se al momento della donazione il donante non aveva figli, egli può ottenere la revoca della donazione per tutelare i propri interessi familiari in considerazione degli obblighi che ne derivano dalla sopravvenienza di figli o discendenti.

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Francesca Forani

Francesca Forani

Avvocato dal 1994

Si occupa prevalentemente di diritto di famiglia, gestione patrimoniale della famiglia e diritto successorio. E’ socia AIAF – Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori e dell’Associazione Il Trust in Italia.

Elisabetta De Santis

Elisabetta De Santis

Avvocato dal 2011

Si occupa prevalentemente di diritto civile e diritto di famiglia. È socia AIAF – Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori.