L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

L’amministratore di sostegno è la figura prevista per il caso in cui una persona, per effetto di una menomazione fisica, di un’infermità o di una menomazione psichica, si trovi nell’impossibilità anche temporanea di provvedere ai propri interessi.

 

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L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO: COS’E’ E COME FUNZIONA

L’istituto dell’amministrazione di sostegno è stato introdotto dalla Legge n. 6 del 9 Gennaio 2004 per il caso in cui una persona, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell’impossibilità anche temporanea di provvedere ai propri interessi.

L’amministratore di sostegno (ADS) viene nominato dal Giudice tutelare con decreto motivato, e, a far corso dalla nomina e dal contestuale giuramento, l’amministratore avrà il compito di assistere, prestare assistenza ed eventualmente rappresentare il beneficiario per tutti gli atti previsti nel decreto di nomina.

Il beneficiario conserverà, invece, piena capacità di agire in riferimento agli atti per i quali non sia prevista l’assistenza o la rappresentanza necessaria dell’amministratore di sostegno.

Secondo quanto disposto dall’articolo 405 del codice civile, il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno deve essere comunicato all’ufficiale dello stato civile competente per procedere all’annotazione a margine dell’atto di nascita del beneficiario.

Il criterio di scelta della persona che rivestirà il ruolo di amministratore di sostegno deve essere basato  sugli interessi esclusivi del beneficiario.

Generalmente viene nominato il coniuge non separato legalmente o la persona stabilmente convivente col beneficiario oppure i parenti entro il quarto grado o il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

In caso di opportunità, o – se sussista la designazione da parte del beneficiario – in presenza di gravi motivi, il Giudice tutelare potrà nominare un soggetto terzo di propria fiducia.

Chi può chiedere al Giudice la nomina dell’Amministratore di sostegno 

Il nostro codice civile stabilisce espressamente che possono chiedere al Giudice tutelare la nomina dell’amministratore di sostegno i seguenti soggetti:

– il coniuge o la persona stabilmente convivente;

– i parenti entro il quarto grado;

– gli affini entro il secondo grado;

– il tutore o il curatore del beneficiario;

il pubblico ministero.

Anche lo stesso beneficiario può ricorrere direttamente al Giudice tutelare per chiedere, in previsione della propria eventuale futura incapacità, la nomina di un amministratore di sostegno così come può procedere alla designazione con un atto pubblico o scrittura privata autenticata.

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Quali sono i compiti dell’amministratore di sostegno

I compiti dell’amministratore di sostegno sono indicati dal Giudice tutelare nel decreto di nomina.

Il Giudice, infatti, indicherà i campi di azione dell’amministratore di sostegno sulla base delle esigenze e dello stato di salute del beneficiario.

Nel decreto verranno espressamente indicati gli atti che:

 

  • il beneficiario può compiere in maniera autonoma;
  • richiedono la rappresentanza esclusiva dell’amministratore di sostegno;
  •  richiedono l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno.

Quali sono i doveri dell’amministratore di sostegno

L’amministratore di sostegno ha il dovere di:

  • tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.
  • informare lo stesso beneficiario circa gli atti da compiere;
  • informare il Giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario circa gli atti da compiere;
  • continuare nello svolgimento dell’incarico per una durata di dieci anni, ad eccezione dei casi in cui l’amministratore sia il coniuge o la persona stabilmente convivente, l’ascendente o il discendente del beneficiario.

Gli atti di amministrazione

L’amministratore di sostegno compie tutti gli atti di straordinaria amministrazione solamente se autorizzato dal Giudice tutelare.

Gli atti di straordinaria amministrazione sono quelli che incidono sul patrimonio del beneficiario (ad esempio, acquisto o vendita di un immobile, riscossione di capitali, accettazione  o rinuncia di eredità, conclusione di contratti di locazione, ecc.).

Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può mantenere la propria capacità di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione necessari a soddisfare le esigenze della sua vita quotidiana.

Laddove non sia in grado di provvedere da solo, interviene l’amministratore di sostegno che agirà in nome e per conto del beneficiario anche senza specifica autorizzazione del Giudice tutelare.

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Che cosa accade nel caso di atti compiuti dall’ADS in violazione di quanto disposto nel decreto di nomina?

Gli atti compiuti dall’ amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all’ oggetto dell’incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.

Possono essere parimenti annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l’amministrazione di sostegno.

Le azioni relative si prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all’ amministrazione di sostegno.” [Art. 412.c.c.]

La funzione del Giudice tutelare

Il Giudice tutelare, nell’ ambito di una amministrazione di sostegno, ha il compito di vigilare sul corretto svolgimento dell’incarico da parte dell’amministratore.

L’autorizzazione del Giudice tutelare si rende necessaria per il compimento di atti di straordinaria amministrazione.

L’amministratore di sostegno ha comunque un rapporto di carattere interlocutorio con il Giudice tutelare, che dura per tutto il corso dell’incarico.

Il compenso dell’amministratore di sostegno

Il nostro codice civile prevede che l’ufficio dell’amministratore di sostegno sia gratuito.

Il Giudice tutelare, tuttavia, considerando l’entità del patrimonio e le difficoltà dell’amministrazione, può assegnare al tutore un’”equa indennità“.

Salve qualche eccezione dunque, l’amministratore non ha il diritto di essere retribuito.

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La revoca e la chiusura dell’amministrazione di sostegno

 

L’amministrazione di sostegno può essere revocata ogniqualvolta siano venuti meno i presupposti soggettivi e oggettivi che ne hanno giustificato la previsione, perché è stato raggiunto lo scopo prefissato o l’istituto ha esaurito la sua funzione, oppure si chiude in caso di decesso del beneficiario.

Dal punto di vista procedurale, legittimati a presentare la domanda sono lo stesso beneficiario, l’amministratore di sostegno, il pubblico ministero e coloro che sono legittimati a proporre il ricorso introduttivo ex art. 406 c.c. (art. 413 c.c.), o da taluno dei soggetti di cui all’articolo 406 c.c. (in pratica, i familiari).

Dal punto di vista procedurale, legittimati a presentare la domanda sono lo stesso beneficiario, l’amministratore di sostegno, il pubblico ministero e coloro che sono legittimati a proporre il ricorso introduttivo ex art. 406 c.c. (art. 413 c.c.), o da taluno dei soggetti di cui all’articolo 406 c.c. (in pratica i familiari).

Il Giudice tutelare provvederà con decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni ed effettuate le opportune verifiche.

Ai sensi dell’art. 405 c.c. il decreto di chiusura dell’amministrazione di sostegno deve essere comunicato, entro dieci giorni, all’ufficiale di stato civile per le annotazioni in margine all’atto di nascita.

 

Da questo breve excursus emerge con chiarezza come l’amministrazione di sostegno sia una misura di protezione nata dalla esigenza di difendere gli interessi di quelle persone che si trovano in grave difficoltà, magari temporanea, e che non sono in grado di provvedere in maniera autonoma a se stessi ed ai propri interessi.

Tale misura protettiva ha offerto uno strumento efficace e duttile in grado di dare sostegno ed assistenza al soggetto debole, incidendo il meno possibile sulla sua capacità di agire in modo da non annullarne i diritti e la dignità.

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Francesca Forani

Francesca Forani

Avvocato dal 1994

Si occupa prevalentemente di diritto di famiglia, gestione patrimoniale della famiglia e diritto successorio. E’ socia ONDIF – Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia e dell’Associazione Il Trust in Italia.

Elisabetta De Santis

Elisabetta De Santis

Avvocato dal 2011

Si occupa prevalentemente di diritto civile e diritto di famiglia. È socia AIAF – Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori.