L’adozione

L’adozione è un viaggio in cui si incontrano due realtà opposte: il bambino abbandonato e la coppia desiderosa di costruire una famiglia.

Per trasformare l’adozione in un successo per tutti i suoi protagonisti, è necessario impostare correttamente il cammino fin dall’inizio, sia dal punto di vista emotivo che legale.

Conoscere tutte le difficoltà che l’adozione può comportare consente ai genitori adottivi di superare gli ostacoli che inevitabilmente si incontrano nell’impegnativo cammino dell’adozione.

L’ADOZIONE: TIPOLOGIE E DIFFERENZE

Generalmente quando si parla di adozione ci si riferisce all’adozione di minori che hanno perso il sostegno della famiglia d’origine.

Vi è però anche l’adozione di maggiorenne che ha presupposti totalmente diversi rispetto all’adozione del minore: con questo tipo di adozione si garantisce all’adottante senza discendenti la continuità del nome e del patrimonio mentre si garantisce all’adottato lo status di figlio adottivo supplendo anche ad una esigenza di solidarietà.

La legge prevede anche un’altra tipologia di adozione, l’adozione di minori in casi particolari, in assenza di una dichiarazione di adottabilità e dello stato di abbandono.

Se parliamo di adozione di minori possiamo distinguere le seguenti tipologie:

  • adozione legittimante: vengono meno i legami con la famiglia originaria ed il minore acquisisce lo status giuridico definitivo di figlio a tutti gli effetti del nucleo familiare in cui viene inserito;
  • adozione in casi particolari: è prevista solo in determinati casi indicati dalla legge, nei quali non si può ricorrere all’adozione legittimante. Non viene meno il legame tra il minore e la famiglia di origine;
  • adozione internazionale: è l’adozione legittimante di minore straniero da parte di genitori italiani o stranieri residenti in Italia o di minore italiano da parte di italiani residenti all’estero.
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L’adozione dei minori

Le coppie che decidono di adottare un minore devono sottoporsi ad un lungo e complesso percorso affinché venga garantito l’interesse del minore a vivere in una famiglia adeguata e tutelante.

L’adozione dei minori è riservata alla coppia unita in matrimonio e può riguardare un minore, sia italiano che straniero, che sia dichiarato adottabile dal Tribunale per i Minorenni italiano (ed in questo caso si avrà una adozione nazionale) oppure un minore straniero dichiarato adottabile in uno Stato estero (ed in tal caso si avrà una adozione internazionale).

Ormai la prassi più consolidata vede la coppia che intende adottare presentare contemporaneamente la domanda per entrambi i tipi di adozione (nazionale ed internazionale) al fine di avere maggiori possibilità di adozione.

I requisiti per adottare

Ai sensi dell’art. 6 della legge 184/1983 (modificata dalla legge 149/2001): «L’adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o che raggiungano tale periodo sommando alla durata del matrimonio il periodo di convivenza prematrimoniale, e tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendano adottare».

In merito all’età, la legge richiede che:

  • la differenza minima tra adottante e adottato sia di 18 anni;
  • la differenza massima tra adottanti ed adottato sia di 45 anni per uno dei coniugi, di 55 per l’altro. Tale limite è derogato se i coniugi adottano due o più fratelli, ed ancora se hanno un figlio minorenne naturale o adottivo.

I requisiti tradizionali sono stati stravolti e ampliati recentemente dall’ordinanza n. 17100 del 26 giugno 2019 della Corte di cassazione, con la quale viene stabilito per la prima volta il via libera all’adozione ai singlealle coppie non sposate e alle persone in età avanzata, anche con riferimento all’adozione dei minori disabili.

Tuttavia, le coppie con i requisiti “tradizionali” possono godere di un canale preferenziale e di norma sono favorite. 

Oltre ai requisiti di cui sopra, ve ne sono degli altri, più difficili da verificare: l’idoneità ad educare ed a provvedere ai bisogni educativi e morali del bambino che si vuole adottare.

La valutazione di questi aspetti richiede un’attenta analisi di norma espletata dai tribunali per i minori e dai servizi sociali degli enti locali.

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Chi può essere adottato

Si possono adottare solamente minori che siano stati dichiarati in stato di abbandono accertato dal Tribunale per i minorenni che emette una dichiarazione di adottabilità.

Lo stato di abbandono del minore si verifica quando è stato riconosciuto che i genitori o parenti entro il 4 grado non siano in grado di prestare assistenza morale e materiale o quando il minore non è stato riconosciuto da nessuno dei genitori al momento della nascita.

La dichiarazione di adottabilità avviene dopo che sia stato accertato da parte del Tribunale per i Minorenni che le difficoltà della famiglia d’origine sono permanenti e tali da concretizzare un radicale stato di abbandono del minore. I genitori decadono dalla responsabilità genitoriale e viene nominato un tutore che provvede all’interesse del minore fino a quando non sia concluso il procedimento di adozione.

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La procedura

La prima cosa da fare è depositare la richiesta presso il Tribunale dei minori competente.

La domanda va fatta compilando i moduli forniti dal Tribunale ed ha valenza di 3 anni a decorrere dalla data di presentazione.

Alla richiesta di adozione bisogna allegare i seguenti documenti:

  • certificato di nascita;
  • stato di famiglia;
  • dichiarazione di assenso all’adozione;
  • certificato del medico di base che attesti la buona salute di entrambi i coniugi;
  • modello 101 o 740 o busta paga;
  • casellario giudiziale;
  • dichiarazione che attesti lo stato di non separazione dei coniugi;
  • certificazione di sana costituzione psicofisica accertata da struttura pubblica.

Il Tribunale valuta la richiesta e gli allegati e si pronuncia sulla idoneità degli adottanti, richiedendo ai servizi sociali ed ai consultori competenti la verifica della capacità dei coniugi di educare il minore, la loro situazione personale ed economica, la motivazione per cui desiderano adottare con valutazione dell’intero ambiente familiare.

Una volta verificata l’idoneità della coppia, si passa ad incrociare i dati per cercare un bambino adottabile (si tratta della fase denominata abbinamento).

Se l’abbinamento riesce, non si procede immediatamente all’adozione ma ad un periodo di affidamento preadottivo che dura un anno.

Dopo questo lasso di tempo, il Tribunale emette il decreto definitivo di adozione con il quale l’adottato diventa a tutti gli effetti un figlio legittimo (con i diritti e i doveri che ne derivano).

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L’adozione in casi particolari

In alcune ipotesi, indicate in modo tassativo dalla legge, i minori possono essere adottati anche se non vi è una dichiarazione di adottabilità ed uno stato di abbandono.

Ecco i casi previsti:

  • le persone unite al minore da parentela fino al sesto grado, ovvero da un rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
  • il coniuge, nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge;
  • i minori che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (art. 3 della legge 104 del 1992);
  • constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

Tale tipo di adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non sia coniugato (anche single).

 

Adozione

La domanda dovrà essere presentata presso la cancelleria del Tribunale per i minorenni con l’indicazione del minore del quale si chiede l’adozione ed i motivi.

La procedura è esente dal pagamento di qualsiasi diritto o imposta.

A seguito dell’adozione si verificano i seguenti effetti: i legami con la famiglia di origine permangono e gli adottandi non acquistano alcun diritto su eventuali beni del minore adottato.

Il minore, invece, è equiparato ai figli legittimi e concorre come ogni altro figlio nella divisione ereditaria dei beni degli adottanti.

L’adozione di maggiorenne

Tale tipo di adozione ha presupposti e procedura totalmente differenti rispetto all’adozione del minore.

La finalità è quella di garantire all’adottante senza discendenti la continuità del nome e del patrimonio o quella di formalizzare uno stabile rapporto di assistenza e solidarietà.

Sia persone coniugate che single possono chiedere di adottare un maggiorenne purché vi siano le seguenti condizioni:

  • consenso dell’adottante e dell’adottato;
  • assenso dei genitori dell’adottando;
  • assenso del coniuge dell’adottante e dell’adottando;
  • assenso dei figli maggiorenni dell’adottante.

La domanda si propone in carta semplice al Presidente del Tribunale del luogo di residenza dell’adottante.

Il consenso dell’adottante e dell’adottato deve essere manifestato personalmente al presidente del Tribunale.

A seguito della adozione di maggiorenne, l’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio, acquista il diritto a succedere all’adottante nella stessa posizione dei figli, mentre all’adottante non spetta alcun diritto di successione.

L’adottato, inoltre, conserva tutti i diritti e doveri nei confronti della famiglia di origine.

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Quanto tempo serve per adottare?

Dipende dall’operatività dei Tribunali per i minorenni di riferimento, ma in media si può dire che occorrono circa tre o quattro anni da quando i coniugi depositano la domanda di disponibilità ad adottare in Tribunale.

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Francesca Forani

Francesca Forani

Avvocato dal 1994

Si occupa prevalentemente di diritto di famiglia, gestione patrimoniale della famiglia e diritto successorio. E’ socia ONDIF – Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia e dell’Associazione Il Trust in Italia.

Elisabetta De Santis

Elisabetta De Santis

Avvocato dal 2011

Si occupa prevalentemente di diritto civile e diritto di famiglia. È socia AIAF – Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori.