Le donazioni

- Cos’è il fondo patrimoniale
- La costituzione
- Quando può essere costituito
- La pubblicità
- L’amministrazione
- Il fondo patrimoniale e i creditori
- La cessazione del fondo patrimoniale
- Alienazione dei beni
Cos’è il fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167 e ss. del codice civile ed ha lo scopo di creare un patrimonio separato destinato a soddisfare i bisogni della famiglia che non può essere aggredito dai creditori in caso di debiti nati durante lo svolgimento dell’attività imprenditoriale o di lavoro autonomo di uno dei coniugi.
L’art.167 del c.c. stabilisce che “Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.
La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l’accettazione dei coniugi. L’accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore. La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio. I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.”
Si può dire che il fondo patrimoniale consiste in un vincolo su determinati beni che può essere disposto sia in caso di comunione legale che in regime di separazione dei beni.
Nel fondo possono essere conferiti beni immobili, mobili registrati e titoli di credito.
Il vincolo di destinazione è inderogabile e determina l’indisponibilità dei beni conferiti se non al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
La costituzione
Il fondo può essere costituito da entrambi i coniugi o da uno solo dei due coniugi o da un terzo, in quest’ultimo caso è necessaria l’accettazione espressa dei due coniugi.
La forma dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale è l’atto pubblico notarile ricevuto dal notaio con due testimoni. Nel caso in cui il fondo sia costituito da un terzo, è consentito che avvenga per testamento sia con legato che con istituzione ereditaria, purchè entro i limiti della quota disponibile.
La costituzione di un fondo patrimoniale rientra nella categoria degli atti di liberalità o negli atti a titolo gratuito. Ciò perché la costituzione del fondo patrimoniale è finalizzata a fronteggiare i bisogni della famiglia e quando è costituito da entrambi i coniugi non integra un adempimento di un dovere giuridico, “ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in una attribuzione in favore dei disponenti” [ Cass. Civ. 8.8.13 n. 19029].
Ed è per questo motivo che il fondo patrimoniale è soggetto all’azione revocatoria sia ordinaria che fallimentare.
Quando può essere costituito
Il fondo patrimoniale può essere costituto in qualunque momento del matrimonio tra i coniugi ed anche in vista di un futuro matrimonio. In quest’ultimo caso, l’atto sarà efficace solo con la celebrazione del matrimonio.
La pubblicità
Il fondo patrimoniale è una convenzione tra i coniugi soggetta al regime della pubblicità.
Ciò significa che per essere opponibile ai terzi deve essere annotata a margine dell’atto di matrimonio conservato nei registri del comune in cui il matrimonio è stato celebrato.
La annotazione comprende la data del contratto, del notaio rogante e delle generalità dei contraenti che hanno partecipato alla costituzione del fondo patrimoniale.
Se il fondo ha oggetto beni immobili, l’atto costitutivo del fondo o il testamento devono essere trascritti nei registri immobiliari (art. 2647 c.c.).
Il fondo patrimoniale è sottoposto ad una doppia forma di pubblicità: annotazione nei registri dello stato civile con funzione di pubblicità dichiarativa, che costituisce l’unica formalità pubblicitaria rilevante ai fini della opponibilità della convenzione a terzi, e la trascrizione con funzione di pubblicità notizia.
L’amministrazione
I beni del fondo diventano di proprietà di entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto costitutivo.
L’amministrazione del fondo patrimoniale è disciplinata dalle stesse norme che regolano la comunione legale di cui agli artt. 180 ss. c.c. e precisamente:
- gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti da ciascuno dei coniugi disgiuntamente;
- gli atti di straordinaria amministrazione, ovvero tutti quegli atti che possono comportare un mutamento delle condizioni economiche della famiglia, dovranno essere effettuati congiuntamente dai coniugi.
Ne consegue che:
– proventi derivanti dai beni del fondo devono essere destinate al soddisfacimento dei bisogni della famiglia (ad esempio, costi per abitazione, vestiario, cure mediche, istruzione e mantenimento dei figli etc.);
– i beni del fondo non potranno essere alienati, concessi in garanzia o comunque vincolati se non con il consenso di entrambi i coniugi.
Inoltre, nel caso in cui vi siano figli minori, per disporre dei beni facenti parte del fondo patrimoniale è necessaria l’autorizzazione del giudice che verrà concessa soltanto se vi sia necessità od utilità evidente della famiglia.
Il fondo patrimoniale e i creditori
I beni del fondo sono vincolati ai bisogni della famiglia e non sono aggredibili dai creditori per debiti estranei ai bisogni della famiglia, a meno che il fondo non fosse stato costituito in danno ai creditori stessi.
“L’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di esso non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia” (art. 170 c.c.).
I creditori, quindi, potranno agire sui beni del fondo solo in questi casi:
- il debito è stato contratto dai coniugi per far fronte ai bisogni della famiglia (ad esempio, mutuo contratto per acquisto dell’abitazione familiare);
- il debito è stato contratto dai coniugi per scopi estranei ai bisogni della famiglia e di tale circostanza i creditori non ne erano a conoscenza (ad esempio, mutuo contratto per acquisto della seconda casa ad uso familiare ma in realtà destinata ad abitazione per terzi).
Se l’atto di conferimento del bene nel fondo patrimoniale sia stato effettuato in frode ai creditori, si ritiene che esso sia revocabile ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 2901-2902 c.c..Con la conseguenza che l’atto che arrechi pregiudizio al creditore verrà dichiarato inefficace ed il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, potrà promuovere azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell’atto impugnato.
Nel caso di fallimento di uno dei coniugi imprenditore, i beni del fondo patrimoniale e i relativi frutti non confluiranno automaticamente nella massa attiva fallimentare: l’art. 46 della Legge fallimentare li esclude espressamente da tale massa, facendo comunque salvo quanto previsto dall’art. 170 c.c. e restando, pertanto, possibile l’esecuzione fallimentare sui beni e sui frutti limitatamente ai debiti contratti per i bisogni della famiglia.
Se il fondo è costituito dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, può essere soggetto ad azione di inefficacia che lo rende privo di effetti nei confronti dei creditori a norma dell’art. 64 della Legge fallimentare.
La cessazione del fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale, ai sensi dell’art. 171 c.c., può terminare in seguito all’annullamento, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel caso in cui vi siano figli minorenni, il secondo comma dello stesso articolo prevede che il fondo duri fino al compimento della maggiore età da parte dell’ultimo figlio.
La sentenza della Cassazione n. 17811 del 2014 ha statuito la possibilità di scioglimento del fondo anche in presenza di figli minori. In tal caso si dovrà chiedere la nomina di un curatore speciale che rappresenti il minore all’atto di scioglimento del fondo e che dovrà essere appositamente autorizzato dal giudice tutelare.
Alienazione o vendita di beni
I beni del fondo possono essere alienati o vincolati, dati in pegno o ipotecati solo con il consenso di entrambi i coniugi. In caso di figli minorenni, e nei soli casi di necessità o evidente utilità, è necessaria l’ autorizzazione del tribunale su parere del giudice tutelare,
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